Corte di Cassazione (28573/2025) – Liquidazione controllata: considerazioni in tema di inaccoglibilità, per mancanza di una valida giustificazione del ritardo, di una domanda di insinuazione al passivo proposta tardivamente.

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Data di riferimento: 
28/10/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2025, n. 28573 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Paola Vella.

Liquidazione controllata – Domanda di ammissione tardiva al passivo – Proposizione di una giustificazione infondata - Tassatività del termine per la presentazione previsto dell’arte. 270, comma 2, lettera d) C.C.I. – Disposizione da non considerarsi costituzionalmente illegittima – Ragione sottostante.

Con riferimento alla procedura di liquidazione controllata di una sua debitrice, si deve ritenere, per analogia con il disposto dell’art. 154, comma 2, C.C.I. in tema di liquidazione giudiziale trattandosi di procedura avente la medesima funzione liquidatoria e stessa finalità di soddisfazione collettiva dei creditori, che, con l'apertura della liquidazione. il credito residuo, come nello specifico, di una banca, derivante dalla concessione di un mutuo ipotecario fondiario, si considera già scaduto, rendendo superfluo l’invio alla debitrice da parte della stessa di una comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e di conseguente costituzione in mora, onde risulta ingiustificata la motivazione da quella creditrice addotta, come basata appunto sulla necessità di procedere in quel senso, per giustificare come da presupposto richiesto dall’art. 273, comma 7, C.C.I. il ritardo nella presentazione della domanda di ammissione al passivo rispetto al termine di sessanta giorni (ora ex D.Lgs 136/2024 di novanta giorni), da considerarsi perentorio, previsto dall’art. 270, comma 2, lett. d), C.C.I., ragion per cui il ritardo come verificatosi deve considerarsi in un caso di quel tipo immotivato e tale da escludere l’accoglibilità della sottostante istanza; né, stante l'importanza della tempestività nelle procedure concorsuali, si può considerare, come sostenuto dalla banca stessa, costituzionalmente illegittima ex artt. 3 e 24 Cost. la fissazione di un termine di quel tipo dal momento che lo stesso risulta congruo e non viola il diritto di difesa e risulta giustificata sul punto, per la natura semplificata e accelerata di quella procedura, la differenza di disciplina rispetto alla liquidazione giudiziale come contemplata nell’art. 208 C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33925/CrisiImpresa?Importante-decisione-della-Cassazione-sulla-Liquidazione-controllata%3A-domande-tardive%2C-credito-da-mutuo-ipotecario-e-par-condicio-creditorum

[quanto all'essere la procedura di liquidazione controllata e di liquidazione giudiziale avvinte da un’evidente comunanza di disciplina per quanto concerne funzione e finalità, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, 19 agosto 2024, n. 22914 https://www.unijuris.it/node/7924].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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