Corte d’Appello di Bologna – Presupposti perché nel corso di un giudizio d’appello, su istanza di parte il giudice possa sospendere in tutto o in parte l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Corte d’Appello di Bologna, Sez. II civ., 16 luglio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Giampiero Fiore, Cons. Rel. Anna Maria Rossi, Cons. Bianca Maria Gaudioso.
Fallimento – Sentenza di primo grado favorevole alla procedura – Proposizione di un appello avverso tale decisione – Istanza di parte di sospenderne provvisoriamente l’esecutività - Presupposto richiesto perché venga accolta laddove l’impugnazione risulti di dubbia fondatezza.
Con riferimento ad una sentenza di primo grado che aveva deciso nel senso di condannare dei professionisti a restituire quanto incassato dalla società poi fallita per l’attività dagli stessi svolta non correttamente nel corso di un concordato non pervenuto a buon fine, non può trovare accoglimento in sede di appello avverso tale decisione l’istanza dello studio di cui fanno parte di sospenderne ex art. 351 c.p.c. l’esecutività ai sensi dell’art. 283 c.p.c., ciò in quanto detto articolo come novellato prevede ora, in caso di dubbia fondatezza dell’impugnazione, che, affinché tale richiesta di natura para-cautelare possa trovare accoglimento, la concessione della inibitoria non possa prescindere dall'accertamento di un possibile pregiudizio, grave e irreparabile che ne conseguirebbe la parte istante, condizione che in quel caso si deve ritenere non ricorra perché ove la procedura riuscisse ad incassare le somme a credito, in pendenza del giudizio d’appello, dovrebbe evidentemente accantonarle, ex art.113 L..F., cosicché nessun rischio di mancata restituzione correrebbero gli appellanti (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla decisione di primo grado cui l’appello fa riferimento, cfr. in questa rivista: Tribunale di Rimini, 15 gennaio 2025 https://www.unijuris.it/node/8464].
