Tribunale di Catania - Concordato minore: ai fini dell’accesso non è richiesta l’assenza di dolo o colpa grave in sede di assunzione delle obbligazioni, ma solo che non si siano commessi dal debitore atti in frode ai creditori.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
19/02/2026

Tribunale di Catania, Sez.VI civ., 19 febbraio 2026 – Giudice designato Roberto Cordio.

Concordato minore – Accesso - Presupposti necessari - Diligenza del debitore nell’assunzione delle obbligazioni – Assenza di comportamenti improntati a dolo o a colpa grave – Requisito soggettivo non richiesto – Necessità unicamente del mancato compimento di atti in frode ai creditori.

Nel concordato minore, le osservazioni sollevate da un creditore (nello specifico dall’Agenzia delle Entrate) in ordine alla, in tesi carente, diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, vanno disattese, onde l’eccezione di inammissibilità per tale motivo della proposta non può essere presa in considerazione; ciò tenuto conto che in detta procedura non è previsto il requisito soggettivo dell’assenza di dolo o colpa grave ma quello, ben distinto, dell’assenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditorie e che ciò va ricondotto alla specifica struttura dell’istituto concordatario nel quale (a differenza della ristrutturazione del debito del consumatore e della liquidazione controllata, in cui il vaglio di ammissibilità in sede di omologazione è affidato esclusivamente al giudice) si prevede il voto dei creditori che costituisce un adeguato contrappeso dei più ampi requisiti di ammissibilità previsti per tale procedura. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34606/CrisiImpresa?Nel-concordato-minore-la-mera-presenza-di-debiti-erariali-non-integra-l%E2%80%99atto-in-frode

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza