Corte di Cassazione (1463/2026) –Fallimento: considerazioni in tema di decorrenza del termine breve per proporre ricorso in cassazione avverso la pronuncia resa dal tribunale in sede di reclamo ex art. 26 L.F.

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Data di riferimento: 
22/01/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 gennaio 2026, n. 1463 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Fallimento - Pronuncia sul reclamo ex art. 26 L.F. - Termine breve per proporre ricorso in cassazione avverso tale decisione – Decorrenza dalla notifica o dalla comunicazione della stessa da parte della cancelleria anche se oggetto di lettura in udienza – Applicabilità in difetto del termine lungo di sei mesi dal deposito.

Ai fini dell'impugnazione in sede di legittimità della pronuncia sul reclamo, proposto ex art. 26 l. fall., non è sufficiente una conoscenza di fatto del provvedimento, derivante dalla sua lettura in udienza, essendo invece necessaria la notificazione della decisione ad istanza di parte, oppure la comunicazione in forma integrale da parte della cancelleria, con la conseguenza che, in difetto di tali adempimenti, trova applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., pari a sei mesi dal deposito in cancelleria. (Massima Ufficiale come da Principio di diritto pronunciato in modo più dettagliato dalla Corte nei seguenti termini: “il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto decisorio sul reclamo proposto a norma dell’art. 26 l.fall., non decorre dalla sua eventuale lettura in udienza e dalla conoscenza che, in via di mero fatto, il destinatario ne abbia, per l’effetto, ricevuto, essendo a tal fine necessaria (o la notificazione dello stesso ad istanza di parte, oppure) la formale comunicazione del decreto stesso (e cioè il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione) da parte della cancelleria, con la conseguenza che, in difetto, trova applicazione il termine lungo previsto dall’art. 327, comma 1°, c.p.c. pari a sei mesi dal suo deposito in cancelleria”).

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34621/CrisiImpresa?Pronuncia-sul-reclamo-ex-art.-26-l.fall.-e-termine-per-il-ricorso-in-cassazione-a-seguito-di-lettura-in-udienza

[in senso conforme, ma con riferimento alla decorrenza del termine per la proposizione di un’opposizione allo stato passivo ex art. 99 L.F. nei confronti del decreto pronunciato in udienza dal giudice delegato, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 6 novembre 2023, n. 30718 https://www.unijuris.it/node/7352; in tema di decorrenza del termine (di trenta giorni), ex comma 12, di quello stesso articolo, per proporre ricorso per Cassazione, quanto alla possibilità che possa farsi decorrere dal momento in cui in udienza è stato pronunciato il decreto che ha deciso l’opposizione, ciò laddove risulti come da verbale letto integralmente in presenza delle parti: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 dicembre 2021, n. 39123 https://www.unijuris.it/node/6002].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: