Tribunale di Pescara - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: a tutela del piano risulta ammissibile la sospensione dell’ordinanza di assegnazione somme o dei contratti di finanziamento con cessione del quinto.
Tribunale Ordinario di Pescara, Settore Procedure concorsuali, 08 settembre 2025 (data della pronuncia) – Giudice delegato Federica Colantonio.
Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore – Sospensione dell’ordinanza di assegnazione somme o dei contratti di finanziamento con cessione del quinto – Ammissibilità in quanto passibili di pregiudicare il piano – Misura di tutela del patrimonio integrativa di quella consistente nel divieto di azioni esecutive e cautelare, come da previsione dell’art. 70, comma 4, C.C.I.
Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, analogamente alla possibile sospensione è ammissibile la sospensione dell’ordinanza di assegnazione di somme emesso a carico del debitore ricorrente nell’ambito di un pignoramento presso terzi e/o la sospensione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o del TFR di cui all’art. 67, comma 3, C.C.I., ciò in quanto andrebbero a pregiudicare il piano di ristrutturazione non risultando sufficiente ad escludere tale rischio il divieto di azioni esecutive e cautelari deliberato dal giudice e rendendosi necessarie altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio del debitore come da previsione dell’art.70, comma 4, C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
