Tribunale di Alessandria - Concordato minore in continuità aziendale: il surplus finanziario che consegue alla prosecuzione dell’attività e la finanza esterna soggiacciono a regole distributive di tipo diverso.

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Data di riferimento: 
27/04/2026

Tribunale Ordinario di Alessandria, Sez. Procedure concorsuali, 27 aprile 2026 (data della pronuncia) – Giudice delegato Michele Delli Paoli.

Concordato minore in continuità aziendale – Differenza tra surplus derivante dalla prosecuzione dell’attività e contributo costituente finanza esterna – Assoggettabilità a regole distributive di tipo diverso.

Per compatibilità con quanto stabilito nell’ambito del concordato preventivo, anche in sede di concordato minore, ai sensi dell’art. 74, comma 4, C.C.I., la finanza esterna si deve considerare costituita solo da apporti di risorse economiche esogene al patrimonio dell'imprenditore al momento dell'avvio della procedura concorsuale, utilizzate esclusivamente per soddisfare il fabbisogno del piano concordatario; detto altrimenti, il concetto di finanza esterna si riferisce alle risorse che non rientrano nel patrimonio dell'azienda al momento dell'ingresso in una procedura concorsuale che in quanto tali risultano liberamente distribuibili senza rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione, mentre il surplus finanziario che deriva dalla prosecuzione dell’attività di impresa (ovvero il suo reddito operativo) non costituisce finanza esterna in senso proprio e deve essere considerato un mero incremento di valore dei beni produttivi che in quanto tale non può essere sottratto al rispetto delle cause legittime di prelazione, cioè dell'ordine di pagamento dei crediti previsti dalla legge secondo un principio la cui mancata osservanza costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d’ufficio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34832/CrisiImpresa?Concordato-minore-e-regole-di-riparto

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34826/CrisiImpresa?Concordato-minore-e-finanza-esterna

[in tema di surplus finanziario ottenuto dalla continuazione dell’attività d’impresa e di differenza rispetto all’apporto di finanza esterna, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 agosto 2024, n. 22169 https://www.unijuris.it/node/8033 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2025, n. 28574 https://www.unijuris.it/node/8843; quanto al fatto che anche in sede di concordato minore la proposta non possa derogare liberamente all’ordine delle cause legittime di prelazione e che, solo al surplus eccedente il valore di liquidazione possa applicarsi la regola della” relative priority rule”, onde risulti possibile prevedere il pagamento dei creditori di rango inferiore anche quando vi siano creditori aventi una gradazione di ordine superiore, che non sono stati integralmente soddisfatti: Tribunale di Ferrara, 21 febbraio 2024 https://www.unijuris.it/node/7718 e Tribunale di Parma, 02 giugno 2024 https://www.unijuris.it/node/7878].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza