Tribunale di Napoli - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: va collocato al passivo in chirografo e non in privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. il credito di un professionista se non derivante da un incarico conferitogli dal ricorrente.
Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 18 maggio 2026 – Giudice Francesco Paolo Feo.
Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – Credito di un professionista non conseguente ad incarico conferitogli dal ricorrente – Importo dovuto per altra causa – Collocabilità al passivo in chirografo e non in privilegio – Fondamento.
Con riferimento al credito spettante ad un professionista che ha assistito la parte risultata vincente al termine di un contenzioso durato molti in anni, come promosso nei confronti del soggetto risultato soccombente che, non essendo in grado di pagare l’ingente somma che a seguito di quel giudizio era stato condannato a corrispondere, soggetto che in ragione di ciò aveva poi proposto, quale consumatore, un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. C.C.I., tale credito, come liquidato in sentenza, va collocato al passivo in chirografo, e non in privilegio ai sensi dell’art. 2751 bis, n. 2, c.c. come richiesto da quel creditore, ciò in quanto il privilegio professionale rileva solo nei rapporti tra il professionista e il soggetto debitore che gli ha conferito l’incarico. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-napoli-18-maggio-2026-est-feo
