Corte di Cassazione (11681/2026) – Liquidazione controllata: ammissione allo stato passivo e motivazione del provvedimento del giudice delegato.
Cassazione civile, sez. I, 29 Aprile 2026, n. 11681. Pres. Ferro. Est. Amatore.
Liquidazione controllata – Formazione dello stato passivo – Reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato – Motivazione per relationem – Limiti – Motivazione apparente.
In tema di liquidazione controllata, il provvedimento con cui il giudice delegato rigetta il reclamo proposto avverso le determinazioni relative allo stato passivo non può limitarsi a richiamare, in modo acritico e generico, le difese e le argomentazioni del liquidatore, senza dar conto dell'autonomo esame delle contestazioni formulate dal reclamante. La motivazione per relationem è ammissibile soltanto quando il rinvio sia univoco e le ragioni richiamate siano sufficientemente specifiche da consentire al creditore di comprendere il fondamento della decisione e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. L'assenza di un autonomo percorso logico-argomentativo integra un vizio di motivazione apparente, comportando la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., e la sua cassazione con rinvio per un nuovo esame (nel caso specifico al giudice delegato).
Commento
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento volto a garantire l'effettività del diritto di difesa nella formazione dello stato passivo, ribadendo che l'obbligo di motivazione non può ritenersi assolto mediante un richiamo meramente formale alle argomentazioni del liquidatore. Anche quando è ammessa la motivazione per relationem, il giudice deve rendere riconoscibili le ragioni della decisione e confrontarsi con le contestazioni rilevanti formulate dal creditore. Il principio assume particolare rilievo nell'ambito della liquidazione controllata, poiché impone che la semplificazione delle forme procedurali non si traduca in una compressione delle garanzie processuali delle parti.
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