Tribunale di Roma - Determinazione della quota di reddito riservata al debitore titolare di redditi di lavoro e/o pensione, inapplicabilità dei limiti di pignorabilità e rilevanza delle spese abitative documentate.
Tribunale di Roma, Sez. XIV, 03 giugno 2026 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Fabio Miccio, Giud. Claudio Tedeschi e Carmen Bifano.
Liquidazione controllata – Debitore titolare di redditi di lavoro e pensione - Ammontare da sottrarre dalla liquidazione perché necessaria al mantenimento dello stesso e della sua famiglia – Applicabilità del criterio previsto dall’art. 545 c.p.c. quale limite di pignorabilità in ipotesi di quel tipo nelle esecuzioni individuali – Esclusione – Valutazione da compiersi ai sensi dell’art. 283, secondo comma, C.C.I. – Fissazione in tal modo di un valore minimo modificabile dal giudice in considerazione delle circostanze concrete idonee ad incidervi.
In sede di liquidazione controllata, al fine di determinare la quota di reddito del debitore (come nello specifico costituito da una pensione e da quanto ricavato dallo svolgimento di un’attività di lavoro) da mantenersi a suo favore a titolo di spese di mantenimento suo e della sua famiglia e da sottrarsi quindi dalla liquidazione, non può farsi riferimento ai limiti di pignorabilità previsti, anche con riferimento a redditi di quel tipo, nell’ambito delle liquidazioni forzate individuali ex art. 545 c.p.c., ciò in quanto tale disposizione è richiamata dall’art. 268, quarto comma, C.C.I. alla lettera a) ma con esplicito riferimento ai crediti impignorabili e non anche ai crediti inclusi alla lettera b), con riferimento ai quali spetta al Tribunale determinare appunto le spese di mantenimento del debitore e della sua famiglia sottratte alla liquidazione. Il parametro di riferimento per compiere in quel contesto tale valutazione va invece individuato sulla base di quanto stabilito dall’art. 283, secondo comma, C.C.I. che, nel descrivere come debitore incapiente colui il quale percepisca un reddito inferiore all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159, stabilisce, seppur indirettamente, un valore tendenzialmente minimo di riferimento nella determinazione della quota di reddito da sottrarre alla liquidazione controllata. Si tratta ovviamente di un criterio non rigido, nel senso che il Tribunale conserva, in relazione alle circostanze del caso concreto, la possibilità di modificare quell’ammontare da considerarsi quale valore minimo, ma, almeno in via tendenziale, ogni variazione deve basarsi su elementi parimenti oggettivi (ad esempio, spese documentate per motivi di salute o per locazione, ecc.) ed in alcun modo connessi con scelte di vita o esigenze individuali o familiari non assistite dal carattere della assoluta ed oggettiva inderogabilità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-3-giugno-2026-pres-est-miccio
[Cfr in questa rivista In senso conforme, quanto all'inapplicabilità automatica dell'art. 545 c.p.c.:
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Tribunale di Terni, 29 novembre 2024 – Unijuris. Ha escluso l'applicazione dei limiti ordinari di pignorabilità dello stipendio, riconoscendo al giudice delegato il potere di individuare la quota necessaria al mantenimento.
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Tribunale di Ferrara, 17 febbraio 2025 – Unijuris. Ha affermato la prevalenza del criterio speciale dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, sulla disciplina ordinaria della pignorabilità, valorizzando le esigenze concrete del nucleo familiare.
In senso conforme, quanto al parametro dell'art. 283 CCII e alla valutazione delle spese di mantenimento:
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Tribunale di Benevento, 3 febbraio 2025 – Unijuris. Ha individuato nell'art. 283, comma 2, CCII il criterio di riferimento, rimettendo al giudice delegato la concreta determinazione delle somme.
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Tribunale di Pescara, 12 marzo 2024 – Unijuris. Ha riconosciuto la rilevanza delle spese straordinarie indispensabili e documentate.]
Commento
Il decreto del Tribunale di Roma riveste particolare interesse perché chiarisce il rapporto tra la disciplina dell'impignorabilità prevista per l'esecuzione individuale e quella speciale della liquidazione controllata, riconoscendo la prevalenza dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII nella determinazione della quota di reddito da riservare al debitore. La pronuncia conferma inoltre che il parametro dell'art. 283 CCII non costituisce un limite massimo invalicabile, ma un criterio orientativo suscettibile di adeguamento in presenza di esigenze oggettive e documentate. L'aspetto più significativo e concretamente innovativo consiste nel riconoscimento dell'incidenza del mercato abitativo locale sulla determinazione del reddito necessario al mantenimento: il Tribunale, valorizzando il canone di locazione di 500 euro mensili, ha elevato la quota riservata al debitore da 875,25 a 1.385 euro per dodici mensilità, mantenendo invariata quella relativa alla tredicesima e quattordicesima. La decisione si inserisce pertanto nell'orientamento che privilegia una valutazione individualizzata delle necessità di mantenimento, senza però trasformare il diritto del debitore a un'esistenza dignitosa nella garanzia di conservazione del precedente tenore di vita.
