Corte di Cass. (33618/2024): In sede di insinuazione al passivo di un credito ipotecario l'istante deve fornire la prova che l'eccezione del curatore di revocabilità dell’ipoteca risulta infondata operando l’esenzione di cui all’art. 67, co. 3, l.d), LF
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 04/04/2025 - 11:58Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 dicembre 2024, n. 33618 – Pres. Luigi Abete, Rel. Roberto Amatore.
Fallimento – Insinuazione al passivo di un credito come garantito da ipoteca – Eccezione sollevata dal curatore – Revocabilità di quel titolo di prelazione – Tesi contraria avanzata dal creditore istante – Ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 67, comma terzo, lettera d), L.F. - Esenzione da revocatoria basata su un Piano di risanamento - Necessità che tale circostanza risulti documentalmente provata.