Tribunale di Vicenza – Potere del G. D. di decidere della revocabilità ex art. 69 bis L.F. di una ipoteca giudiziale come da eccezione sollevata dal curatore in sede di progetto di stato passivo.

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Data di riferimento: 
20/09/2022

Tribunale di Vicenza, 20 settembre 2022 – Pres. Giuseppe Limitone, Rel. Paola Cazzola, Giud. Giovanni  Genovese.

Dichiarazione di inammissibilità di un concordato – Successiva dichiarazione di fallimento - Progetto di stato passivo – Istanza di riconoscimento di una ipoteca giudiziale – Iscrizione avvenuta nei sei mesi antecedenti alla pubblicazione della domanda di concordato – Revocabilità - Eccezione sollevata dal curatore, poi dallo stesso ritirata – Potere decisionale del giudice delegato – Fondamento.

Principio di consecuzione tra procedure -Effetti prodotti dalla dichiarazione di fallimento – Retrocessione ex art. 69 bis L.F. - Mancata ammissione al concordato preventivo – Irrilevanza.

Una volta che il curatore abbia sollevato nel progetto di stato passivo di cui all'art. 95, comma 2, L.F.  un'eccezione revocatoria di un'ipoteca, il giudice delegato può ritenerla valida anche se il curatore, a seguito delle osservazioni del creditore ipotecario all'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, vi abbia rinunciato, stante che il potere di decidere sulle eccezioni svolte dal curatore spetta al G.D. come stabilito dall'art. 95. comma 3, L.F. e non è più disponibile dal curatore [nello specifico, il Tribunale, in sede di opposizione, ha ritenuto che giustamente il G.D. si era pronunciato sull'eccezione revocatoria, trattandosi di ipoteca giudiziale iscritta entro i sei mesi dalla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo, riconosciuta inammissibile in quanto non soddisfaceva le condizioni previste dall'art, 161, comma 6, L.F., poi seguita a distanza di sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, eccezione che per le ragioni suindicate risultava essere stata tempestivamente svolta dal curatore nel progetto di stato passivo ex artt. 69 bis e 67, primo comma, n. 4, L.F. ]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

Il principio di consecuzione riguarda gli effetti che produce la dichiarazione di fallimento, i quali retroagiscono ex art. 69 bis L.F. alla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato e si applica [diversamente da quanto nello specifico sostenuto dall'opponente] anche nell'ipotesi in cui alla domanda di concordato preventivo non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27997.pdf

[con riferimento alla seconda massima, in tema di necessità di distinguere l'ipotesi della consecuzione tra concordato e fallimento come disciplinata dall'art. 69 bis L.F. dalla fattispecie delineata dall'art. 168, comma 3, L.F. che dispone l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 marzo 2021, n. 8996 https://www.unijuris.it/node/5583; in tema di decorrenza del termine per la proposizione della revocatoria fallimentare in ipotesi di consecuzione tra concordato e fallimento: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 marzo 2019, n. 8970 https://www.unijuris.it/node/4657].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: