Tribunale di Roma - Il concordato preventivo in continuità aziendale è inammissibile se manca un’azienda effettiva e non è ipotizzabile la ripresa dell’attività.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 19/10/2026 - 11:28Tribunale di Roma, Sez. XIV, 25 giugno 2026 – Pres. Rel. Fabio Miccio, Giud. Carmen Bifano e Anna Laura Magliulo.
Concordato preventivo – Concordato in continuità aziendale – Insussistenza di un’azienda effettiva – Mancato avvio o cessazione protratta dell’attività – Impossibilità di ripresa – Natura liquidatoria del piano – Rigetto della domanda di omologazione. Previsione dell’avvio di un’attività d’impresa da parte di un terzo assuntore – Irrilevanza ai fini del riconoscimento di una prospettata continuità aziendale.
