Tribunale di Roma - Il concordato preventivo in continuità aziendale è inammissibile se manca un’azienda effettiva e non è ipotizzabile la ripresa dell’attività.
Tribunale di Roma, Sez. XIV, 25 giugno 2026 – Pres. Rel. Fabio Miccio, Giud. Carmen Bifano e Anna Laura Magliulo.
Concordato preventivo – Concordato in continuità aziendale – Insussistenza di un’azienda effettiva – Mancato avvio o cessazione protratta dell’attività – Impossibilità di ripresa – Natura liquidatoria del piano – Rigetto della domanda di omologazione. Previsione dell’avvio di un’attività d’impresa da parte di un terzo assuntore – Irrilevanza ai fini del riconoscimento di una prospettata continuità aziendale.
La differenza in termini di proposta di concordato preventivo tra un piano liquidatorio ed un piano in continuità aziendale è, in astratto, semplice: un piano liquidatorio ha ad oggetto un patrimonio; un piano in continuità ha ad oggetto una azienda. L'elemento distintivo risiede dunque nella presenza (o nella assenza) di una azienda onde non rientra in tale ipotesi e non può configurarsi come volta a consentire la continuità indiretta, la proposta di concordato formulata da una società immobiliare, ferma da anni, proprietaria di un terreno interessato ad una valorizzazione però mai iniziata in ragione della persistenza di un vincolo di inedificabilità, dalla stessa pertanto detenuto in assenza di un’organizzazione di beni, rapporti e risorse destinati all’esercizio di un’impresa, ciò seppure il piano da quella proposto risultasse basato sull’intervento di un terzo assuntore che intendeva, a seguito della cessione di quel bene, svolgerne una propria attività imprenditoriale consistente nella prestazione di servizi sportivi e ricreativi. [nello specifico il Tribunale, a fronte di una proposta prospettata dalla ricorrente, in una situazione di quel tipo, come in continuità aziendale indiretta, valutati tutti gli altri presupposti, ha ritenuto che la ricorrente avrebbe in astratto potuto accedere al concordato, ma solo nelle forma del concordato liquidatorio, che prevede però una soglia di soddisfacimento dei creditori chirografari non inferiore al 20%, soglia che in quel caso non era stata rispettata, onde l'assenza di un requisito di ammissibilità ha determinato da parte dello stesso organo giudicante il rigetto dell'omologazione e, attese le istanze del Pubblico Ministero e di un creditore e il palese stato di decozione della proponente (che attraverso il concordato intendeva pagare in frazione i debiti anche valendosi di finanza esterna ), la pronuncia dell’apertura della liquidazione giudiziale. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
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