Tribunale di Roma – Concordato minore in continuità professionale: applicabilità per quanto concerne la distribuzione dell'attivo eccedente il valore di liquidazione della regola della “relative priority rule”.
Tribunale di Roma, Sez. XIV, 25 giugno 2025 (data della pronuncia) – Giudice Fabio Miccio.
Sovraindebitamento -Apertura della procedura di concordato minore in continuità professionale. - Distribuzione dell'attivo eccedente il valore di liquidazione, come derivante dalla prosecuzione dell'attività - Previsione dell'applicazione della regola della cd. relative priority rule - Criterio da considerarsi corretto in ragione dell'estensione delle modalità previste con riferimento al concordato preventivo in continuità – Fondamento.
Ai sensi di quanto disposto dell’art. 74, comma 4, C.C.I. che prevede che, per quanto non previsto, al concordato minore “si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo, in quanto compatibili”, si deve ritenere che nulla impedisca, in assenza di una norma specifica, che nell'ambito di detta procedura, laddove sia prevista la continuità non solo aziendale ma anche, come nello specifico, professionale, possa, per quanto concerne le modalità di distribuzione dell'attivo, trovare applicazione il disposto dell'art. 84, comma 6, C.C.I. come dettato con riferimento alla procedura di concordato preventivo, vale a dire che l'eccedenza rispetto al valore di liquidazione, venga distribuita secondo la regola della c.d. relative priority rule (che consente di passare al grado inferiore senza aver tacitato completamente i creditori con prelazione superiore, purché questi ultimi ricevano comunque “qualcosa in più” di quelli meno preferiti), ciò in quanto la disciplina dettata da quella disposizione non risulta incompatibile con la specifica ipotesi di continuità professionale stante che sia il professionista che l’impresa sono soggetti assimilabili nella misura in cui sono produttivi di valori reddituali, rispettivamente redditi di lavoro autonomo e di impresa, ed in quanto l’articolo 78, comma 2 bis, C.C.I. nel fare riferimento (con finalità, peraltro, tutt’altro che chiare) all’articolo 112 comma 2, C.C.I. richiama, attraverso quest’ultima disposizione, anche la distinzione tra relative ed absolute priority rule. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-25-giugno-2025-est-miccio
[in tema di possibile applicazione, nell'ambito del concordato preventivo in continuità aperto nella vigenza della legge fallimentare, del divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione anche con riferimento ai redditi futuri prodotti dal ricorrente, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 agosto 2024, n. 22474 https://www.unijuris.it/node/7991].
