Corte d’Appello di Torino - Int. Fin.- Obblighi dell’intermediario, inadempimento e prova del nesso causale.

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Data di riferimento: 
02/02/2011

Corte d'Appello di Torino, 2 febbraio 2011 - Pres. dott. M.Griffey, est. dott. G.Stalla.

Gli obblighi informativi nei confronti dei clienti devono essere adempiuti dall'intermediario già nella fase iniziale del rapporto, nel corso del quale la banca deve rendere noto al cliente il contenuto del documento sui rischi generali dell'operatività ed assumere dal cliente informazioni ( c.d. obblighi di informazione passiva, "know your customer rule") circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio. All'atto dello specifico ordine di acquisto sorgono poi a carico dell'intermediario precisi obblighi informativi ( c.d. obbligo di informazione attiva: "suitability rule") verso il cliente: infatti, nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio gli intermediari autorizzati devono comunicare all'investitore, all'atto della ricezione il prezzo al quale è possibile acquistare o vendere titoli e possono eseguire l'operazione contestualmente all'assenso dell'investitore ( art. 32, co. 5, reg. Consob n. 11522 del 1998); devono informare il cliente ( attività quest'ultima, che presuppone un obbligo di informazione attiva dell'intermediario, diretta altresì ad apprendere presso il mercato tutti gli elementi conoscitivi e valutativi dello specifico prodotto finanziario oggetto di negoziazione) circa la natura, i rischi ( comunicando anche il rating del titolo negoziato) e le implicazioni della determinata operazione di acquisto o del servizio richiesto ( art. 28, co. 2, reg. Consob n. 11522 del 1998); devono segnalare inoltre al cliente la inopportunità di effettuare le operazioni da queste richieste qualora risultino quantitativamente e/o qualitativamente non adeguate ( art. 29, co. 3, reg. Consob n. 11522 del 1998), nel qual caso possono dare corso all'operazione solo previo assenso scritto del cliente. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Il rapporto di lavoro pluriennale dell'investitore con la banca non è sufficiente a qualificare l'investitore stesso come "operatore qualificato" e pertanto non esonera l'intermediario dagli obblighi informativi previsti dalla normativa. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Il rifiuto dell'investitore di fornire informazioni circa il suo profilo di rischio, quand'anche risulti da atto scritto, non esonera l'intermediario dal valutare in concreto l'adeguatezza dell'operazione, dovendo egli assumere prudenzialmente a riferimento una propensione al rischio minima, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, pertanto, obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito; salvo in caso in cui quelle informazioni siano univocamente desumibili aliunde, cioè dalle precedenti scelte di investimento e, in generale, dal comportamento in precedenza tenuto dall'investitore. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Nel caso di operazioni inadeguate, nel quale l'addebito si risolve in una responsabilità "da mancata astensione", alla prova del nesso causale tra inadempimento e danno si deve pervenire in esito ad un ragionamento contro-fattuale, incentrato sulla ricostruzione logica o virtuale della situazione che si sarebbe venuta a creare qualora l'intermediario avesse rispettato l'obbligo di astensione ( nella specie la Corte conclude nel senso che se l'intermediario si fosse astenuto dall'effettuare l'operazione inadeguata nessun danno sarebbe occorso all'investitore, riconoscendo dunque a favore di quest'ultimo un risarcimento commisurato al controvalore dell'investimento, detratte le cedole medio tempore incassate). (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]