Corte di Cassazione – Deposito di copia del provvedimento impugnato nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

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Data di riferimento: 
04/05/2012

Cassazione civile, Sez. I, 04 maggio 2012 n. 6804 - Dott. Fioretti Presidente - Dott. Ceccherini Relatore

Reclamo avverso lo stato passivo - Natura impugnatoria del giudizio di opposizione - Produzione consentita sino alla chiusura del contraddittorio.

Nel giudizio di reclamo avverso lo stato passivo del fallimento, il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato, la cui mancata produzione unitamente all'atto oppositivo non è sancita a pena d'improcedibilità, può essere utilmente eseguito da qualsiasi parte e in qualsiasi momento, fino alla chiusura del contradditorio, trattandosi di documento indispensabile alla decisione. (Massima ufficiale)

(Provvedimento segnalato dall'avv. Anna Serafini)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]