Corte d’Appello di Salerno – Rapporto tra procedura concordataria e procedura prefallimentare. Abuso dello strumento concordatario.

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Data di riferimento: 
28/07/2014

 

Reclamo ex art. 18 e 162 co 3 l.f.

 

Corte d’Appello di Salerno, 28 luglio 2014 – Pres. F. Ferrara - Rel. G. Alfinito.

 

Concordato preventivo – Concordato con riserva – Istruttoria prefallimentare – Consequenzialità logica – Sospensione impropria – Inammissibilità della domanda di concordato – Dichiarazione di fallimento.

 

Concordato preventivo – Concordato con riserva – Istruttoria prefallimentare – Consequenzialità logica – Reclamo – Vizi – Decreto di inammissibilità della proposta di concordato – Sentenza dichiarativa del fallimento ––Impugnazione – Stato di insolvenza.

 

Concordato preventivo – Concordato con riserva – Commissario giudiziale – Giudice fallimentare – Poteri – Abuso.

 

Il rapporto tra la procedura concordataria e la procedura prefallimentare va qualificato in termini di conseguenzialità logica, e non tecnica. Ne consegue che il mero deposito del ricorso per concordato preventivo non determina la sospensione automatica dell’istruttoria prefallimentare (altrimenti le sorti della procedura fallimentare risulterebbero affidate al debitore); si ha al più una sospensione impropria nei casi in cui questa venga disposta per la verifica dell’ammissibilità della proposta concordataria (Nel caso di specie, il Tribunale aveva ritenuto di non sospendere la procedura prefallimentare attesa l’inammissibilità del ricorso per concordato preventivo in bianco e l’assenza di elementi dai quali delibare la fondatezza della richiesta concordataria e sui quali chiedere eventuali integrazioni. La Corte, in sede di reclamo, ha ritenuto che non fosse stato violato il rapporto conseguenziale tra concordato e fallimento, avendo il Tribunale dichiarato il fallimento solo dopo aver delibato negativamente sull’ammissibilità del debitore alla procedura concordataria). (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

In sede di reclamo si ripropone la stessa connessione logico-procedimentale tra la preliminare verifica delle condizioni di ammissibilità della domanda di concordato e l’esame della fondatezza dei ricorsi fallimentari prevista per il procedimento di omologa della domanda di concordato. Ed infatti, gli eventuali vizi del decreto di diniego dell’omologazione del concordato preventivo si traducono automaticamente in vizi della sentenza dichiarativa del fallimento, tant’è che l’impugnante può limitarsi a formulare censure anche solo nei confronti del predetto decreto, senza contestare il proprio stato di insolvenza. Tuttavia, qualora vi sia l’interesse a contestare lo stato di insolvenza, il gravame deve involgere anche la sentenza dichiarativa di fallimento, non essendo eventualmente ripristinabile la procedura di concordato preventivo in presenza di una sentenza di fallimento non più contestabile. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

Benché i poteri del Tribunale non si sovrappongano a quelli del commissario giudiziale, al quale solamente compete la valutazione di fattibilità del concordato e veridicità dei dati aziendali, al Giudice fallimentare è comunque richiesto un controllo più penetrante di quello meramente formale, così da poter censurare ogni intento di piegare lo strumento concordatario a finalità diverse da quelle per cui è predisposto (consistenti nell’agevolazione della soluzione anticipata della crisi d’impresa mediante una soluzione che, bilanciando i contrapporti interessi, tuteli i diritti di tutti i creditori, con le modalità approvate dalla maggioranza, senza arrecare al fallito un pregiudizio non necessario) e garantire che l’accesso alla procedura non abbia intenti meramente dilatori (Nel caso di specie, il debitore aveva presentato una domanda di concordato in bianco il giorno stesso dell’udienza per l’esame dell’istruttoria prefallimentare, senza depositare la situazione patrimoniale aggiornata e producendo delle copie degli ultimi bilanci non estratti dal Registro delle Imprese, dunque sfornite del crisma dell’ufficialità, atteso che le ricevute di invio telematico non forniscono prova certa della conformità delle copie in atti ai bilanci effettivamente depositati presso il Registro delle Imprese. Il Tribunale aveva pertanto individuando nella richiesta un’ipotesi di abuso dello strumento concordatario, determinante l’inammissibilità della domanda). (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=11657.php

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]