Tribunale di Salerno – Inammissibilità del concordato preventivo con riserva e abuso del diritto.

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Data di riferimento: 
30/09/2014

Tribunale di Salerno, 30 settembre 2014 – Pres. Russo, Est. Jachia.

 

Concordato preventivo con riserva – Precedente richiesta di sospensione delle azioni cautelari ed esecutive ex art. 182 bis, co. 6, l. fall. – Precedente omologazione degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. – Nuova richiesta di sospensione delle azioni cautelari ed esecutive – Inammissibilità del ricorso ex art. 161, co. 6, l. fall.

 

Sospensione delle azioni cautelari ed esecutive in pendenza di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti – Rimedi eccezionali – Usufruibili una volta – Non cumulabili.

 

Concordato preventivo con riserva – Strumenti per prevenire gli abusi da parte dell’imprenditore – Inammissibilità – Improcedibilità – Abbreviazione del termine – Non concessione della proroga del termine per il deposito del piano.

 

Concordato preventivo con riserva – Proroga del termine per il deposito del piano – Discrezionalità del Tribunale.

 

Concordato preventivo con riserva – Poteri del Tribunale – Abbreviazione del termine ex art. 161, co. 8, l. fall. – Inidoneità dell’attività del debitore alla predisposizione del piano e della proposta.

 

 

In quanto costituisce abuso del diritto dell’imprenditore di regolare la sua situazione di crisi mediante strumenti alternativi al fallimento, il ricorso ex art. 161, co. 6, l. fall., per la concessione di un termine per il deposito del piano e della domanda di concordato preventivo, va dichiarato inammissibile, senza audizione del debitore, qualora quest’ultimo abbia già chiesto e ottenuto dal Tribunale la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive, ai sensi dell’art. 182 bis, co. 6, l. fall., nonché l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, ex art. 182 bis l. fall. e successivamente abbia depositato una nuova richiesta di sospensione delle azioni cautelari ed esecutive, asserendo laconicamente la non fattibilità dell’accordo de quo. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

Il legislatore ha configurato due strumenti – uno regolato dall’art. 161, co. 6, l. fall. e l’altro disciplinato dall’art. 182 bis, co. 6, l. fall. – caratterizzati dalla concessione, in via eccezionale, della sospensione delle azioni cautelari ed esecutive: trattandosi di rimedi eccezionali, l’imprenditore in stato di crisi può beneficiarne una sola volta nell’ambito di un biennio e non vi può essere cumulo tra gli stessi (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

Il legislatore della riforma ha confermato almeno quattro nuove valvole di sicurezza avverso gli abusi nel concordato preventivo con riserva; all’uopo si rinvengono: a) l’inammissibilità del concordato con riserva comminata dagli artt. 161, co. 6, e 162 l. fall., per mancato deposito delle richieste informazioni; b) l’improcedibilità prevista dagli artt. 161, co. 6, e 173 l. fall., per il compimento di atti in frode; c) l’abbreviazione del termine ex art. 161, co. 8, l. fall., in caso di manifesta stasi nella predisposizione del piano; d) la motivata non concessione della proroga del termine per il deposito del piano (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

La proroga del termine per il deposito del piano non è un diritto dell’imprenditore ammesso al concordato preventivo con riserva, sicché il Tribunale può non concederla ogni qualvolta riscontri difetto di informazioni, atti in frode e manifesta mancanza di attività prodromica al deposito del piano (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

L’abbreviazione del termine precedentemente concesso, prevista dall’art. 161, co. 8, l. fall., conferisce al Tribunale, sentito il debitore e il commissario giudiziale, un nuovo strumento di reazione, allorché si riscontri che l’attività compiuta dal debitore sia manifestamente inidonea alla predisposizione del piano e della proposta di concordato preventivo: segnatamente, tale sanzione riguarda l’attività prodromica e non il merito del piano o della proposta (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]