Tribunale di Reggio Emilia - Onere probatorio in sede di opposizione allo stato passivo.

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Data di riferimento: 
15/02/2015

Tribunale di Reggio Emilia 15 dicembre 2014 - Pres. Savastano - Est. Fanticini

Opposizione allo stato passivo - deposito della documentazione già prodotta in sede di insinuazione allo stato passivo – necessità.

Il giudizio di opposizione allo stato passivo  è retto dal principio dispositivo, conseguentemente in sede di opposizione allo stato passivo l’opponente, a pena di decadenza ex art 99 co.2 n.4, deve depositare i documenti allegati alla domanda di insinuazione al passivo nonché le osservazioni al progetto di stato passivo redatto dal Curatore essendo esclusi poteri officiosi e suppletivi degli oneri probatori incombenti sull’opponente e sull’opposto (Giulia Del Fabbro- Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]