Tribunale di Padova – Pagamento dell’acconto delle spese di procedura concordataria con somme messe a disposizione dal terzo: condizione di prededucibilità di tale finanziamento.

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Data di riferimento: 
12/11/2015

 

Tribunale di Padova 12 novembre 2015 – Pres. Maiolino, Rel. Sabino.

 

Concordato preventivo – Spese di procedura -  Versamento dell’acconto – Finanziamento del terzo – Condizione di prededucibilità.

 

Laddove una società terza si sia impegnata nei confronti della società proponente un concordato in continuità di finanziarla mediante messa a sua disposizione, entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta da parte del tribunale, di una somma pari all’acconto sulle spese di procedura fissato ai sensi dell’art. 163, secondo comma n.4, L.F., non va accolta la richiesta della stessa proponente di riconoscimento del carattere prededucibile, ex art. 182, quater secondo comma, L.F. del finanziamento che  le verrà erogato in quanto tale disposizione si applica solo in caso di finanziamento già avvenuto.(Nella fattispecie il tribunale rileva anche che non è presente agli atti l'attestazione richiesta dalla legge in ipotesi di eventuale riqualificazione dell'istanza ai sensi dell'art. 182 quinquies L.F..) (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

da Fallimenti&Società

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: