Tribunale di Udine – Insolvenza degli enti pubblici: accertamento sottratto alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e non assoggettabilità degli stessi a fallimento.

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Data di riferimento: 
30/03/2016

Tribunale di Udine 30/03/2016 (data della pronuncia) – Pres. Venier, Rel. Massarelli.

Ente pubblico – Esercizio di una attività commerciale – Insolvenza – Non assoggettabilità a fallimento – Percorso gestorio deviato – Irrilevanza – Interessi pubblici e privati – Tutele inconciliabili.

Impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa – Accertamento dello stato di insolvenza -  Cognizione dell’ autorità giudiziaria ordinaria -  Applicazione degli artt. 195 e 202 L.F.   –  Enti pubblici – Esclusione – Conseguente  inapplicabilità dell’ art. 203 L.F..

Ai sensi dell’ art. 2221 c.c. e dell’art. 1, primo comma, L.F., nessun soggetto pubblico che eserciti direttamente un’attività imprenditoriale, a prescindere dal motivo per cui diviene insolvente, può essere assoggettato a fallimento, e ciò sia laddove svolga un’attività commerciale ex art. 2195 c.c. nei soli limiti di quanto previsto dalla sua legge istitutiva e dallo statuto, sia qualora si trovi nelle medesime condizioni, ma al termine di un percorso gestorio segnato da deviazioni, anche gravi, dalle finalità pubblicistiche per cui venne creato. Il legislatore ritiene infatti, in via di principio, inconciliabile la tutela degli interessi pubblici connessi con l’istituzione, il controllo, il funzionamento e la soppressione di un ente pubblico, seppur insolvente, rispetto ad un corpus di norme volte a regolare il conflitto fra i diritti soggettivi del creditore, del debitore e di terzi, con l’intermediazione dell’autorità giudiziaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Si deve considerare sottratto alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza nei confronti di un ente pubblico sia, ex art. 195, ultimo comma, L.F, qualora versi in tale situazione già prima della sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, sia laddove sia stato, viceversa, già messo in liquidazione coatta secondo le regole di cui agli artt. 194 e seguenti L.F., in quanto si deve ritenere che l’art. 202 L.F. , seppure non richiami espressamente il divieto di accertamento dell’insolvenza nei confronti di un ente che rivesta tale natura, vada comunque ricondotto interamente nell’ambito dei medesimi presupposti sostanziali posti dall’art. 195 L.F., tra i quali l’esclusione degli enti pubblici dai destinatari della sua sfera di applicazione, ed in quanto considerazioni sistematiche vogliono che tali enti non siano sottoposti al diritto comune relativamente alla disciplina della loro soggettività, della loro organizzazione e delle loro vicende, la qual cosa comporta, in particolare, la loro sottrazione alla disciplina fallimentare ed ai suoi comuni effetti, anche indiretti, quali derivanti dall’applicazione dell’art.203 L.F..  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: