Corte di Cassazione - Concordato preventivo seguito da fallimento: circostanze che escludono la responsabilità penale del commissario giudiziale in ordine ai reati di omessa denuncia, favoreggiamento reale e concorso in bancarotta.
Corte di Cassazione, Sez. V pen., 21 marzo 2016 n. 11921 – Pres. Marasca, Rel. Miccoli.
Conversione del concordato preventivo - Fallimento – Successione delle vicende concorsuali –Disuguaglianza delle procedure – Assorbimento cronologico – Esclusione.
Conversione del concordato preventivo - Fallimento – Bancarotta fraudolenta degli amministratori - Contratto con natura distrattiva - Commissario giudiziale – Ufficiale giudiziario - Imputazione per omessa denuncia ex art. 361 c.p. – Relazione ex art. 172 L.F. – Illustrazione esaustiva delle condizioni della proposta – Non configurabilità del reato.
Conversione del concordato preventivo - Fallimento – Bancarotta fraudolenta degli amministratori - Occultamento dell’attivo - Commissario giudiziale – Ipotesi di favoreggiamento reale ex art. 379 c.p. –– Proprietà sottaciuta di beni della società ceduti in uso - Relazione ex art. 172 L.F. – Omessa illustrazione - Circostanza già risultante dalla proposta concordataria – Ipotesi di distrazione emersa solo in sede di esecuzione – Fatto che non costituisce reato.
Conversione del concordato preventivo - Fallimento – Bancarotta fraudolenta degli amministratori - Commissario giudiziale - Concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale – Vigilanza circa l’adempimento della proposta – Tentativo di attivazione - Richiesta di fallimento – Esclusione della responsabilità.
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nel caso in cui alla procedura di concordato preventivo faccia seguito la dichiarazione di fallimento, non si può ritenere che si verifichi un assorbimento cronologico della seconda nella prima, stante la disuguaglianza tra le due procedure che non consente di intravedere nella successione delle vicende concorsuali la medesima connotazione. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)
Non può configurarsi, ex art. 236, comma secondo, L.F., nei confronti del commissario giudiziale, nominato nella procedura di concordato preventivo che ha proceduto il fallimento di una società, nella sua veste di pubblico ufficiale ex art. 165, primo comma, L.F., il reato aggravato di cui agli artt. 361 e 61 n.2 c.p., di omessa denuncia di reato, per aver mancato di riferire nella sua relazione, redatta ai sensi dell’art. 172 L.F., i fatti di bancarotta distrattiva, ex artt. 216 e 223 L.F., successivamente contestati agli amministratori di quella società, qualora risulti che lo stesso commissario aveva illustrato in maniera esaustiva le condizioni nelle quali era stata fatta richiesta di concordato, sottolineandone tutti i rischi sia al Tribunale, che ha poi omologato il concordato, che al Pubblico Ministero che, oltre a poter contraddire sulla domanda del debitore avrebbe potuto eventualmente dedurre la rilevanza penale dei fatti descritti nella relazione dal commissario giudiziale ed, in particolare, la natura distrattiva di un contratto, previsto nella proposta, di business partnership tra la debitrice ed altra società, circostanza emersa solo successivamente in sede di esecuzione dell’accordo di collaborazione commerciale e gestionale tra le due società, che, antecedentemente, il commissario non avrebbe potuto in alcun modo prognosticare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non può costituire condotta idonea ad integrare il delitto di favoreggiamento reale di cui all’art. 379 c.p., per insussistenza sia dell’elemento soggettivo del dolo tipico di tale reato sia dell’elemento oggettivo, l’omessa menzione da parte del commissario giudiziale nella sua relazione ex art. 172 L.F. di alcuni cespiti attivi della società concordataria (nello specifico, di un marchio registrato, delle licenze e del software per la commercializzazione di antifurti satellitari ceduti in uso), impedendo così ai creditori di considerare nei termini esatti la fattibilità e la convenienza rispetto al fallimento della proposta e consentendo, nello stesso tempo, agli amministratori della società stessa, poi dichiarata fallita, di conservare quanto sottratto, laddove risulti che il commissario aveva omesso di spiegare e di illustrare nella sua relazione che la società era proprietaria di quei beni solo perché si trattava di circostanza già agli atti della procedura concordataria e laddove la natura distrattiva di quella cessione risulti essere emersa solo successivamente alla redazione di detta relazione e, precisamente, solo a seguito del mancato pagamento del corrispettivo da parte della società cessionaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Va esclusa la responsabilità penale del commissario giudiziale per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale qualora dagli atti emerga che lo stesso aveva regolarmente vigilato sulla procedura concordataria, come previsto dall’art. 167 L.F., e si era tempestivamente attivato sia per tentarne l’adempimento prima, sia per tutelarsi con la richiesta di fallimento poi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/CCF07042016_25.pdf