Corte d'Appello di Palermo – Natura pubblicista del concordato fallimentare. Modifica della proposta intervenuta dopo la comunicazione ai creditori: necessaria riproposizione.

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Data di riferimento: 
18/01/2016

 

Corte d'Appello di Palermo 18 gennaio 2016 – Prew. Marino, Est. De Giacomo.

 

Concordato fallimentare – Natura contrattuale – Esclusione - Natura pubblicistica – Omologazione definitiva – Efficacia della proposta.

 

Concordato fallimentare – Parere favorevole del comitato - Comunicazione ai creditori – Approvazione - Fase dell’omologazione – Modifica del proponente – Inopponibilità alla massa – Procedura ex art. 124 e ss. L.F. da rifarsi ex novo – Nuovo esame dei creditori  - Necessità.

 

 Il concordato fallimentare, come previsto e regolamentato dagli artt. 124 e seguenti L.F.,  ha natura pubblicistica e non è assimilabile ad un contratto in quanto valorizza aspetti di interesse generale alla composizione del dissesto; i suoi effetti pertanto non derivano dalla convenzione fra le parti a contenuto remissorio o liberatorio, ma dalla legge che attribuisce all’omologazione del tribunale  l’effetto di sovrapporsi a tale accordo assorbendolo, con la conseguenza che l’eventuale  proposta  di concordato, seppur approvata dalla massa dei creditori diviene, ai sensi dell’art. 130 L.F., efficace solo dal momento in cui scadono i termini per opporsi alla sua omologazione o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’art. 129 L.F., quindi in definitiva solo dal momento in cui il decreto di omologazione del tribunale diviene definitivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduziojne riservata)

 

Le modifiche della proposta di concordato sono possibili solo sino a quando non siano avvenute le comunicazioni ai creditori di cui all’artt. 125 e 126 L.F.; quelle intervenute successivamente vanno intese quale revoca, con la conseguenza che il procedimento deve rifarsi ex novo ( nello specifico, la Corte ha, pertanto, ritenuto che il contratto di cessione del concordato fallimentare, mediante il quale l’iniziale proponente, intendeva sostituire a sé altro proponente, in quanto concluso nella fase dell’omologazione di quel concordato non poteva ritenersi opponibile alla massa che aveva già precedentemente espresso il consenso alla proposta, non trovando applicazione per la natura pubblicistica dello stesso concordato la disposizione, valida solo in ambito privatistico, di cui all’art. 1406 c.c., ed ha altresì ritenuto che la proposta stessa doveva considerarsi revocata, onde doveva essere risottoposta ex novo alla procedura di cui agli artt. 124 e ss. L.F.). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14363.pdf

 

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