Corte d’Appello di Trieste – Revocatoria di rimesse bancarie: onere della prova del Fallimento attore e della Banca convenuta.

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Data di riferimento: 
28/10/2016

Corte d’Appello di Trieste, 28 ottobre 2016 – Pres. rel. dott. S. Daidone

REVOCATORIA – RIMESSE IN CONTO CORRENTE – ONERE DELLA PROVA.

Ai fini della revocatoria delle rimesse, il curatore assolve ai propri oneri assertivi e probatori individuando il conto corrente, indicando il complessivo ammontare dei versamenti ivi confluiti nel periodo sospetto (non essendo necessaria, invece, l’individuazione delle singole rimesse) e la “scopertura” del conto stesso al momento in cui si sono verificati i versamenti. Grava sulla Banca, invece, per sottrarsi all’obbligo di restituzione, l’onere di provare che i versamenti non abbiano ridotto in maniera “consistente” e “durevole” l’esposizione debitoria, secondo quanto dispone l’art. 67, terzo comma, lett. b l.f. In difetto di tale prova, come pure nel caso in cui tale riduzione risulti comunque provata, la revoca viene disposta e la restituzione limitata secondo il criterio oggettivo del massimo scoperto, come previsto dall’art. 70 l.f., che costituisce norma di chiusura. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

[La pronuncia ha riformato Tribunale di Udine, 19 dicembre 2014, rinvenibile in https://www.unijuris.it/node/2526 ]

 

Provvedimento segnalato dall’avv. Francesco Mineo

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: