Tribunale di Reggio Emilia – Fallimento e ammissione al passivo in via chirografaria e postergata dei crediti dei soci finanziatori.

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Data di riferimento: 
10/06/2015

Tribunale di Reggio Emilia 10 giugno 2015 – Pres. Rosaria Sevastano , Rel. Luciano Varotti.

Società a responsabilità limitata - Finanziamento dei soci – Fallimento – Crediti di rimborso - Ammissione al passivo in via chirografaria postergata.

Società a responsabilità limitata- Soci - Fornitura di beni e servizi  - Funzione analoga alla dazione di denaro -  Applicazione dell’art. 2467 c.c. – Rimborso postergato.

I presupposti previsti dall’articolo 2467 secondo comma del codice civile ( eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto, oppure situazione finanziaria della società che rende ragionevole un conferimento), pur potendo consistere in situazioni diverse e più variegate rispetto allo stato di crisi o di insolvenza previsto dalla legge fallimentare all’articolo 160, terzo comma, L.F., si identificano in primo luogo con tale stato. Pur tuttavia, qualora i finanziamenti da parte dei soci non siano stati fatti in funzione o in esecuzione della presentazione di una domanda di concordato preventivo, non può trovare applicazione il disposto dell’art. 182 quater, terzo comma. L.F. (che introduce appunto una deroga al disposto dell’art. 2467 c.c); ne consegue che i crediti dei soci per il rimborso, in sede fallimentare, devono essere ammessi al passivo in via chirografaria e con  postergazione e non in prededuzione fino a concorrenza dell’’80% del loro ammontare, come può avvenire allorché i finanziamenti risultano previsti dal piano concordatario e vi è provvedimento favorevole del tribunale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Si deve ritenere che l’art. 2467 c.c. possa trovare applicazione anche ai crediti derivanti non da meri finanziamenti da parte dei soci, ma anche da rapporti diversi, quali ad esempio quello di fornitura di beni o servizi o di erogazione di altre utilità, laddove assolvano, sotto il profilo finanziario, alla stessa funzione della dazione di denaro. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12886.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: