Tribunale di Bergamo – Inammissibilità della richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti ex art. 182 quinquies l.f. o ex art. 182 quater l.f. al solo fine di pagare le spese ed il compenso del commissario nella fase preconcordataria.

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Data di riferimento: 
12/01/2017

Tribunale di Bergamo, 12 Gennaio 2017 – Mauro Vitiello, pres. Est..

Concordato preventivo con riserva – Istanza ex art. 182 quinquies l.f. di autorizzazione alla contrazione di finanziamento per assicurare il pagamento delle spese e del compenso del commissario giudiziale nella fase preconcordataria - Inammissibilità

Concordato preventivo con riserva – Istanza ex art. 182 quater l.f. di autorizzazione alla contrazione di finanziamento per assicurare il pagamento delle spese e del compenso del commissario giudiziale nella fase preconcordataria - Inammissibilità

La ratio della norma di cui all’art. 182-quinquies, primo comma, l. fall. consiste nell’assicurare all’impresa la possibilità di supportare la prosecuzione dell’attività  nella fase preconcordataria nella prospettiva della continuità aziendale o anche della valorizzazione del patrimonio in procinto di essere ceduto alla massa dei creditori. Proprio per questo la domanda di autorizzazione alla contrazione del finanziamento va accompagnata da una relazione di un professionista designato dal debitore il quale attesti che il finanziamento è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione mirata dell’attestatore rappresenta quindi un presidio della garanzia patrimoniale della massa dei creditori prevista dall’art. 2740 c.c. per cui la richiesta di autorizzazione alla contrazione di un finanziamento prededucibile finalizzato al versamento dell’importo che il tribunale per prassi impone per assicurare il pagamento delle spese e del compenso del commissario giudiziale nella fase che precede l’eventuale ammissione al concordato esula totalmente dalla ratio della norma in discorso. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Nell’ipotesi in cui sia stata avanzata domanda di concordato a’ sensi dell’art. 161 comma sesto l.f. e di conseguenza il piano e la proposta siano soltanto un’eventualità, non è possibile la verifica da parte del tribunale della funzionalità del finanziamento richiesto ex art. 182 quater l.f. rispetto alla procedura. Deve, infatti, tenersi presente che l’art. 182 quater l.f. è stato introdotto in epoca in cui l’istituto del concordato con riserva (o in bianco) non esisteva ed in cui, quindi, i finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura andavano intesi come riferiti ad un ricorso introduttivo del concordato che conteneva in se anche il piano e la proposta. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16774.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: