Corte d’Appello di Milano – Necessario accertamento da parte del tribunale fallimentare, nelle forme previste dagli artt. 93 e ss. L.F., anche dei crediti da opporre in compensazione nei confronti della fallita.

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Data di riferimento: 
31/07/2017

Corte d’Appello di Milano, Sez. IV, 31 luglio 2017 – Pres. Maria Luisa Padova, Cons. Rel. Mery De Luca, Cons. Marisa Gisella Nardo.

Fallimento –  Crediti da opporre in compensazione – Accertamento - Procedura ex artt. 93 e ss. L. F. – Necessario ricorso – Crediti azionati dal curatore - Eccezione di compensazione – Possibile modalità di estinzione dei  debiti – Necessità della preventiva ammissione al passivo dei controcrediti  – Esclusione.

Preliminare di vendita – Domanda di esecuzione in forma specifica – Proposizione avanti al giudice ordinario – Trascrizione – Successivo fallimento della promittente venditrice – Avvenuto pagamento - Presupposto dell’accoglimento - Estinzione dell’obbligazione per compensazione – Accertamento da svolgersi inderogabilmente avanti al giudice fallimentare.

L’accertamento delle ragioni di credito nei confronti di una società fallita è demandata in via esclusiva al giudice fallimentare, ai sensi degli artt. 52 e 93 L.F., anche allorché si tratti di crediti da opporre in compensazione, che può essere eccepita nei confronti del fallimento, al di fuori delle forme previste dalle norme suindicate, solo ove finalizzata a contrastare la domanda di condanna proposta dal fallimento per il pagamento di un’eventuale differenza. Né ad una diversa conclusione si può pervenire allorché la compensazione abbia natura legale, perché l’invocato effetto estintivo, quand’anche retroattivo ed  anteriore alla data del fallimento, deve comunque conseguire, anche in tale ipotesi, all’accertamento del credito opposto innanzi al tribunale fallimentare, nelle forme previste dagli artt. 93 e ss. della L.F. [nello specifico la corte ha rigettato l’appello proposto dalla promissaria acquirente avverso la sentenza del tribunale ordinario che aveva respinto la domanda dalla stessa introdotta, volta ad ottenere, ex art. 2932 c.c., il trasferimento a suo favore, della proprietà di un immobile oggetto di un preliminare di vendita, per non avere la parte attrice né fatto offerta di pagamento nei modi di legge, né provato la, da lei asserita, avvenuta estinzione per compensazione dell’obbligazione, cui era tenuta, di pagamento del prezzo, stante che l’accoglimento della domanda avrebbe dovuto passare attraverso l’accertamento di un suo controcredito nei confronti della promittente venditrice, accertamento che, essendo la controparte fallita nelle more di quella decisione, doveva inderogabilmente svolgersi innanzi al tribunale fallimentare previa proposizione della domanda di insinuazione al passivo, che, in caso di definitivo mancato accoglimento, doveva considerarsi preclusiva di altri successivi riscontri]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Laddove la domanda ex art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita fosse introdotta avanti al giudice ordinario e trascritta prima del fallimento della promittente venditrice, il sopravvenuto fallimento non determinerebbe lo spostamento della competenza, né il curatore potrebbe sciogliersi dal preliminare con effetto verso il promissario acquirente ai sensi dell’art. 72 L.F., ma, ciò nonostante, l’accertamento del credito vantato nei confronti della fallita, che l’attore sosterrebbe essere idoneo a compensare il debito su di esso gravante in forza del preliminare, dovrebbe ugualmente inderogabilmente svolgersi avanti al giudice fallimentare nelle forme di cui agli artt. 52 e 93 L.F., previa semmai sospensione del giudizio ordinario in corso ex art. 295 c.p.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Provvedimento segalato dall’ Avv. Alessandro Albé.

[cfr. Tribunale di Savona 08 novembre 2016, con nota dell’Avv. Albé, in questa rivista https://www.unijuris.it/node/3047]

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: