Corte di Cassazione (2917/2016) – Liquidazione coatta amministrativa ed opposizione allo stato passivo: modifica o integrazione dell’istanza e proposizione di domande da accertarsi col rito ordinario.

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Data di riferimento: 
15/02/2016

Corte di Cassazione, Sez. I, 15 febbraio 2016 n. 2917 – Pres. Rel. Antonio Didone.

Liquidazione coatta amministrativa –  Domanda di ammissione di un credito  - Opposizione alla stato passivo - Modifica od integrazione dell’istanza – Ammissibilità.

Liquidazione coatta amministrativa - Opposizione alla stato passivo - Domande di accertamento o di condanna – Sottoponibilità a rito ordinario – Incumulabilità.

Seppure il vigente art. 99 L.F., applicabile alla procedura di liquidazione coatta amministrativa in forza del rinvio contenuto nell’art. 209 L.F., configuri il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso inequivocabilmente impugnatorio, escludendo quindi la possibilità di domande nuove non proposte nel precedente grado di giudizio, si deve ritenere che, in sede di liquidazione coatta amministrativa, sia consentito al ricorrente, nella fase di opposizione allo stato passivo, di modificare o integrare l’istanza presentata al commissario liquidatore ex art. 208 L.F., in quanto la  suddetta fase costituisce la prima in cui il creditore viene a contatto con un organo giurisdizionale, senza che possano dirsi maturate preclusioni o decadenze di sorta, non previste dalla disciplina che regola la fase esclusivamente amministrativa davanti al commissario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La natura del giudizio ex art. 99 L.F., la peculiarità del suo oggetto (teso esclusivamente ad accertare il diritto del creditore concorsuale di partecipare al concorso) e la specialità del suo rito, che si conclude con una decisione che ha efficacia solo endoconcorsuale (art. 120, ultimo comma L.F.) esclude in radice la possibilità di cumulare in seno a detto giudizio domande di accertamento o di condanna che dovrebbero essere trattate secondo il rito ordinario; siffatta incompatibilità emerge in maniera ancora più plateale nel caso di procedimento di liquidazione coatta amministrativa, dove lo stato passivo viene formato dirittamente dal commissario liquidatore in sede amministrativa e, dunque, l’unica fase di merito innanzi ad un giudice è quella appunto dell’opposizione ex art. 99 L.F., senza facoltà di gravami in appello. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17739.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: