Corte di Cassazione (5924/2016) – Decorrenza del termine per l’azione revocatoria degli atti posti in essere dal socio o da terzi sul patrimonio del socio qualora all’ammissione al concordato succeda il fallimento.

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Data di riferimento: 
24/03/2016

Cassazione civile, sez. I, 24 Marzo 2016, n. 5924. Pres. Fabrizio Forte, rel. Massimo Ferro.

Azione revocatoria ex art. 67 l.fall. - Società di persone - Ammissione a concordato preventivo - Successiva dichiarazione di fallimento della medesima e dei soci illimitatamente responsabili ex art. 147 l.fall. - Azione revocatoria degli atti depauperativi del patrimonio del socio - Esercizio - Termine - Decorrenza - Momento iniziale.

Anche dopo la riforma della legge fallimentare, nel caso di ammissione di una società di persone al concordato preventivo seguita dalla dichiarazione di fallimento della medesima società e dei soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art.147 l. fall., il termine per l'esercizio dell'azione revocatoria degli atti aventi natura depauperativa, indicati dall'art. 67 l. fall. e posti in essere dal socio o da terzi sul patrimonio di quest'ultimo, decorre dal decreto di ammissione della società al concordato preventivo e non dalla data della sentenza di fallimento del socio. Invero, ai fini della dichiarazione di fallimento e dell'istituto della revocatoria assume rilievo unicamente lo stato d'insolvenza della società, atteso il carattere meramente consequenziale e dipendente dal fallimento della società del fallimento personale del socio, dovendosi peraltro escludere qualsiasi "vulnus" all'affidamento dei terzi, cui sono noti sin dalla data di apertura della prima procedura concorsuale i soggetti potenzialmente sottoposti al fallimento in esito alla stessa. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17943.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: