Corte di Cassazione (3948/2018) – Amministrazione straordinaria: subentro del commissario straordinario in un contratto di somministrazione e pagamento in prededuzione di beni già consegnati e servizi già erogati.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 febbraio 2018 n. 3948 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Ceniccola.
Amministrazione straordinaria – Apertura – Contratto di somministrazione pendente – Prosecuzione degli effetti – Commissario straordinario – Subentro - Manifestazione espressa di volontà – Consegne già avvenute e servizi già erogati – Obbligo di pagamento del prezzo – Prededuzione.
Al fine di verificare la ricorrenza della fattispecie del subentro o subingresso, che, ai sensi dell’art. 74 L.F. come richiamato dall’art. 51, commi primo e secondo, del D. Lgs. 270/999, obbliga il commissario straordinario, nominato nel corso di una procedura di amministrazione straordinaria, a pagare integralmente in prededuzione, ai sensi dell’art. 111, secondo comma, L.F., all’impresa fornitrice, con riferimento ad un contratto di somministrazione continuata o periodica stipulato anteriormente all’apertura di quel procedimento e nel frattempo proseguito ai sensi dell’art. 50 del predetto decreto legge, anche il prezzo delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati, è necessario verificare se lo stesso commissario, pur all’interno di un accordo quadro poi intervenuto, abbia manifestato in modo non equivoco alla creditrice la sua volontà di aderire al programma negoziale originariamente concepito dalle parti e non anche quella di variarlo in tutto o in parte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 - anche alla stregua dell'interpretazione autentica fornitane dall'art. 1 bis del d.l n. 134 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 166 del 2008 - prevede la continuazione dei contratti preesistenti all'amministrazione straordinaria a condizione che il commissario straordinario manifesti espressamente la volontà di subingresso. A tal fine è sufficiente una manifestazione di volontà del commissario diretta in modo non equivoco a profittare del medesimo programma negoziale già pendente tra le parti, desumibile anche dal rinvio, operato dal commissario, alle condizioni contrattuali contenute in un accordo tra le parti anteriore all'apertura della procedura, risultando con ciò integrata la condizione dalla quale la legge fa dipendere il riconoscimento della prededuzione in ordine alle prestazioni già eseguite. (massima ufficiale)
[cfr. in questa rivista Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 febbraio 2016 n. 3193 https://www.unijuris.it/node/3591]
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.3948.2018_0.pdf