Corte d’Appello di Trento – Presupposti per la fallibilità dell'imprenditore agricolo che conceda in affitto l'azienda cessando l’attività agricola.

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Data di riferimento: 
24/02/2018

Corte d’Appello di Trento, 24 Febbraio 2018. Pres. Johann Pichler, rel.. Elisabeth Roilo, giudice Isabella Martin.

Imprenditore agricolo - Concessione in affitto dell'azienda – Fallibilità – Presupposti.

Perché l'imprenditore agricolo mantenga detta qualifica, pur dopo aver ceduto in affitto la sua intera azienda ed aver cessato l’attività,  è necessario - ai fini del perdurare dell'esenzione da fallibilità - che non intraprenda attività commerciale alcuna. Dovesse, quindi, egli diventare insolvente quale mero proprietario dell’azienda agricola concessa in affitto, non sarà da considerare fallibile. Laddove invece egli, dopo aver cessato ogni attività agricola e quindi aver abbandonato ogni collegamento funzionale della sua attività con il fattore produttivo terra, intraprenda una delle attività commerciali di cui all'art. 2195 c.c., sarà - sussistenti gli altri presupposti di cui all'art. 2082 c.c. - da considerare imprenditore commerciale e in quanto tale fallibile. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19825.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: