Corte d'Appello di Bologna – Inapplicabilità al concordato delle disposizioni che in caso di fallimento prevedono l'accantonamento delle somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti non passati in giudicato.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
27/09/2017

Corte d'Appello di Bologna, 27 settembre 2017 – Giudice Michele Guernelli.

Concordato preventivo – Decreto ingiuntivo opposto - Somme ricevute dalla procedura – Provvedimento non defintivo -  Obbligo di accantonamento - Insussistenza.

A differenza di quanto previsto in caso di fallimento dall'art. 113, ultimo comma, L.F., si deve ritenere che nel concordato preventivo, in presenza di cause di opposizione a decreto ingiuntivo, non sia necessario che le somme ricevute dalla procedura per effetto della provvisoria esecuzione, debbano, per l'eventualità che la stessa risulti soccombente, essere, in sede di riparto parziale e poi eventualmente ex art. 117 L.F. anche finale, accantonate e non possano essere utilizzate per pagare gli ultimi creditori concorsuali. L'opponente, qualora tale eventualità si verifichi, a procedura concordataria conclusa, laddove l'obbligo di restituzione da parte della debitrice rimanga inadempiuto, potrà far valere, salvo il caso di successivo fallimento della stessa, le sue ragioni nelle forme ordinarie. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservatà)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21278

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: