Tribunale di Ascoli Piceno – Possibilità che anche un terzo possa avanzare domanda di concordato in relazione al fallimento del solo socio illimitatamente responsabile cui sia stato esteso quello di una società.

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Data di riferimento: 
12/07/2019

Tribunale di Ascoli Piceno, 12 luglio 2019 – Pres. Carlo Calvaresi, Rel. Francesca Calagna, Giud. Raffaele Agostini.

Fallimento di società - Socio illimitatamente responsabile -  Fallimento in estensione  - Soggetto terzo – Domanda di concordato fallimentare – Proposizione a favore del solo socio – Ammissibilità.

Stante la ratio sottesa alla disciplina del concordato fallimentare ed, in particolare, alla formulazione dell’art. 124 L.F. che, specie dopo la Riforma del 2006, disvela la volontà del legislatore di favorire il superamento nel più breve tempo possibile dell’insolvenza e della crisi e la chiusura del fallimento attraverso soluzioni concordate, si deve ritenere che risulti ammissibile che anche un soggetto terzo possa  formulare una  proposta di concordato fallimentare in relazione al solo fallimento del socio illimitatamente responsabile cui sia stato esteso, ai sensi dell’art. 147 L.F.,  il fallimento di una società; ciò in quanto non esistono ostacoli di carattere normativo e/o sistematico  a che, pur facendo l’art. 154 L.F. espresso riferimento ai soli soci illimitatamente responsabili,  risulti allargata  la platea dei soggetti legittimati a proporre tale soluzione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22158.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: