Corte di Cassazione (2258/2026) – Concordato fallimentare: con riferimento alla proposta di un terzo il voto del proponente e delle società a quello correlate non va escluso in sede di riscontro dell’avvenuta approvazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 febbraio 2026, n. 2258 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Paola Vella.
Concordato fallimentare - Proposta concorrente del terzo – Riscontro dell’avvenuta approvazione da parte della maggioranza – Non esclusione in sede di computo del voto del proponente e delle società a quelle correlate – Assenza di conflitto di interessi tra partecipanti.
In tema di concordato fallimentare, il creditore proponente e le società ad esso correlate (in quanto controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo) non sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze, in via di applicazione estensiva dell’art. 127, commi 5 e 6, L. fall., con riguardo alla proposta concorrente di un terzo, poiché non sussiste in tal caso un’ipotesi di conflitto di interesse. (Principio di diritto e Massima Ufficiale) [al riguardo la Corte ha sottolineato come sul piano normativo, difettasse nella legge fallimentare una previsione di carattere generale sul conflitto di interessi in ambito concordatario esistendo solo specifiche ipotesi di esclusione dal voto e dal computo delle maggioranze, chiaramente dettate per neutralizzare un conflitto esistente rispetto alla massa dei creditori, quelle previste appunto dai commi 5 e 6 dell’art. 127 L.F. ed ha precisato che solo con il Codice dalla Crisi d’Impresa e dell’insolvenza è stata aggiunta una clausola finale di esclusione dal voto e dal computo delle maggioranze per i «creditori in conflitto d’interessi», sia nel concordato nella liquidazione giudiziale (art. 243, comma 5, C.C.I.) che in quello preventivo (art. 109, comma 6, C.C.I.). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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