Tribunale di Venezia – Liquidazione coatta amministrativa di una banca e improcedibilità delle azioni giudiziarie promosse nei suoi confronti, anche se di accertamento o costitutive.

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Data di riferimento: 
26/04/2019

Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, 26 aprile 2019 - Pres. Lina Tosi, Rel. Alessandria Ramon, Giudice Chiara Campagner.

Fallimento - Azioni giudiziarie  che contengono una pretesa contro la massa - Improponibilità avanti al giudice ordinario - Azioni di accertamento e costitutive - Presupposto perchè possano essere ammesse - Ottenimento di un titolo da utilizzarsi dopo il ritorno in bonis del fallito _ Liquidazione coatta amministrativa - Condizione che non può verificarsi.

Liquidazione coatta di una banca - Azioni giudiziarie promosse nei confronti di un tale istituto - Improponibilità ex art 83 TUB - Principio analogo a quello ex artt. 52 L.F. -- Necessario rispetto di dette norme - Giudizi riservati agli organi delle procedure.

Tutte le domande che nell'ambito di un fallimento contengano una pretesa contro la massa, o che costituiscano la premessa per una pretesa contro la massa, non possono essere proposte avanti il giudice ordinario e devono essere dichiarate improcedibili; si devono pertanto considerare improcedibili davanti al giudice ordinario anche le  azioni di accertamento o costitutive se azionate nei confronti della curatela, quando la relativa pronuncia sia destinata a rappresentare la "base concettuale" di una pretesa creditoria deducibile in sede concorsuale, a meno che il preteso creditore non abbia espressamente dichiarato di voler ottenere un titolo da utilizzare contro il debitore solo dopo il suo ritorno in bonis; la qual cosa non può  avvenire nell'ipotesi della liquidazione coatta amministrativa, in particolare di una banca, stante che quella procedura non ammette, diversamente dal fallimento, il ritorno in bonis  degli istituti alla stessa interessati, sicché l'ottenimento di un titolo giudiziale, che non potrebbe  mai essere messo in esecuzione nei confronti del convenuto, non può rivestire, in tal caso, per chi agisce alcuna utilità concreta. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

L'art 83 TUB, che dispone che dalla data di insediamento degli organi liquidatori contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3 (giudizio di opposizione allo stato passivo, presupposto di esecutività delle relative sentenze, insinuazioni tardive e ricorso avverso il rendiconto ed il piano di riparto predisposti dai commissari), né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelaree che per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione  è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale,ricalca il disposto dell'art. 52 L.F., nella parte in cui prevede che ogni credito e ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, ovvero nel rispetto delle norme che disciplinano l'accertamento del passivo, e dell'art. 24 L.F., che prevede che il Tribunale che ha dichiarato il fallimento risulta competente a conoscere tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore, espressione del principio generale comune a tutte le procedure concorsuali in forza del quale la massa attiva dev'essere ripartita secondo le regole del concorso e ad opera degli organi della procedura [nello specifico, il Tribunale ha pertanto giudicato improcedibile ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 83 del TUB il ricorso proposto da alcuni correntisti nei confronti della Banca Popolare di Vicenza Spa in LCA volto ad accertare la nullità, in particolare ex art. 30 del TUF ed artt. 1418 e 2358 c.c., o, in subordine, la risoluzione per inadempimento, degli acquisti e della sottoscrizione di azioni effettuato dagli stessi, su istigazione dei funzionari della banca che ne avevano garantito  il riacquisto a distanza di poco tempo, con denaro finanziato da quell'istituto, denaro poi integralmente reso, in quanto detta azione avrebbe poi consentito agli stessi di richiedere la refusione della differenza tra quanto pagato a titolo di prezzo delle azioni e quanto già versato  ad estinzione del finanziamento, con condanna della banca al pagamento del saldo attivo; ciò in ragione del discrimine tra azioni proponibili avanti al giudice ordinario e  domanda riservate al tribunale della procedura ex artt. 52 e 93 L.F. perché costituenti la premessa per una pretesa contro la massa]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22760.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: