Tribunale di Milano – Concordato preventivo: esclusione dal voto di una banca il cui credito risulti contestato per essere stato il rapporto di mutuo su cui era basato trasferito in sede di cessione di ramo d'azienda.

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Data di riferimento: 
23/10/2019

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ.  Fallimentare, 23 ottobre 2019 - Giud . Del. Francesco Pipicelli.

Concordato preventivo -  Adunanza dei creditori - Banca - Credito derivante da contratto di mutuo - Credito contestato  - Intercorso contratto di cessione di ramo d'azienza - Pattuizione -  Subentro della cessionaria anche in quel rapporto - Avvenuta liberazione da responsabilità del proponente - Esclusione della banca dal voto.

Ai fini dell'espressione del voto e del calcolo delle maggioranze su una proposta di concordato  deve essere escluso dal voto il credito di una banca, come basato su un contratto di mutuo concluso col proponente, che risulti essere contestato per essere intervenuta, anteriormente alla presentazione della domanda di concordato, la liberazione del proponente mutuatario, essendosi in sede di cessione/compravendita da parte sua di un ramo d'azienda previsto espressamente il subentro dell'acquirente anche in quel rapporto e ciò senza che la banca abbia nel termine di tre mesi manifestato ex art 2558 c.c. la sua opposizione, con ciò di fatto accettando la successione nel negozio e la conseguente responsabilità esclusiva della cessionaria dell'azienda.  Ed infatti, anche laddove, data la natura del contratto di mutuo, si ritenesse preferibile inquadrare quella fattispecie nell'alveo dell'art. 2560 c.c.,  anzichè in quella dell'art. 2558 c.c., l'accettazione implicita della cessione del mutuo da parte della banca, come desumibile dall'avere la stessa, una volta resa specificatamente edotta del contenuto del contratto di cessione d'azienda come contenente il  patto  d'accollo di quel rapporto, richiesto all'acquirente la variazione a suo nome dell'intestazione dello stesso, si deve ritenere  che abbia comportato comunque l'avvenuta liberazione da responsabilità del proponente il concordato per i debiti anteriori alla cessione aziendale, ovvero per l'obbligazione restitutoria relativa al capitale  e agli interessi secondo il piano di ammortamento. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22814.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: