Trib. Monza - Concordato Preventivo - Necessità formazione delle classi e congruità di interessi economici

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Data di riferimento: 
27/11/2009

Tribunale di Monza, 27 novembre 2009 - Est. Alida Paluchowski. Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano

Concordato preventivo - Formazione delle classi - Omogeneità di interessi economici - Garanzie di terzi - Rilevanza.

Concordato preventivo - Proposta di concordato senza classi - Esistenza di un'unica classe chirografaria - Trasparenza della proposta - Suddivisione in classi - Necessità - Scopo.

La natura chirografaria dei crediti se da un lato integra il requisito dell'omogeneità di posizione giuridica, dall'altro lato non è di per sé sufficiente a dimostrare l'omogeneità degli interessi economici, atteso che l'interesse economico del singolo creditore deve essere necessariamente valutato in concreto e conseguentemente tenendo adeguatamente conto anche della eventuale esistenza di garanzie esterne, le quali possono consentire al creditore una maggiore possibilità di soddisfacimento rispetto ai creditori privi di tali garanzie. La mancata valorizzazione di tali garanzie nell'ambito della valutazione dell'interesse economico del singolo creditore pregiudicherebbe la funzione di questo requisito, in quanto consentirebbe l'inserimento in un'unica classe di creditori con diverse prospettive di soddisfacimento dei propri crediti, con conseguente alterazione della genuinità del meccanismo di formazione della volontà della maggioranza della classe, soprattutto ove i creditori con garanzie esterne fossero titolari dei crediti di maggiore entità. (fb) (riproduzione riservata)

Qualora il concordato non preveda la suddivisione in classi, si deve ritenere che in realtà ci si trovi in presenza di un'unica classe di creditori chirografari, composta da creditori di vario tipo e che vi sia pertanto la necessità di operare una suddivisione in classi allo scopo di assicurare alla proposta la necessaria trasparenza, evitando la commistione di interessi disomogenei quali quelli di creditori muniti di garanzie di terzi o di privilegiati declassati a chirografari per la parte incapiente del loro credito. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]