Corte di Cassazione (7109/2020) – Fallimento: rigetto della domanda ultra tardiva di insinuazione al passivo di una banca per avere la stessa avuto sicura notizia dell’avvio di quella procedura nonostante il mancato avviso da parte del curatore.

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Data di riferimento: 
12/03/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 marzo 2020, n. 7109 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Fallimento – Stato passivo - Insinuazione ultra tardiva – Ritardo dovuto a mancato avviso da parte del curatore - Giustificazione da ritenersi valida – Possibile accoglimento della domanda di ammissione.

Fallimento – Stato passivo - Insinuazione ultra tardiva – Mancato avviso da parte del curatore – Avvio di quella procedura - Prova che il creditore ne aveva avuto comunque notizia – Imputabilità al creditore del ritardo - Rigetto della domanda di ammissione.

Il mancato avviso a un creditore del fallito da parte della curatela fallimentare, avviso che è previsto dalla norma della L. Fall., art. 92, integra gli estremi della causa non imputabile del ritardo della domanda tardiva, di cui alla L. Fall., art. 101, comma 4. Il sistema vigente non pone infatti in capo ai creditori uno specifico onere di informarsi sul fatto che il proprio debitore sia eventualmente fallito: al curatore affidando appunto un compito di avviso L. Fall., ex art. 92 - in via di integrazione della pubblicità data dall'annotazione della relativa sentenza nel registro delle imprese ai sensi della L. Fall., art. 17, comma 2, rispetto ai più diretti interessati alla procedura, quali sono i creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Resta in ogni caso salva la possibilità per il curatore, che non abbia provveduto ad inviare al creditore l’avviso di cui all’art. 92 L.F. così da non metterlo nella condizione di poter insinuare in tempo al passivo il suo credito neppure ai sensi dell’art. 101 L.F., di provare, ai fini della inammissibilità della domanda medesima, che il creditore abbia comunque avuto notizia aliunde dell'avvenuto fallimento, in via indipendente cioè dal fatto dell'eventuale recezione dell'avviso in questione; in tal caso spetta al giudice di merito la valutazione dell'accertamento relativo alla circostanza che il creditore abbia comunque avuto, per una o per altra via, conoscenza dell'avvenuto fallimento e, se congruamente e logicamente motivato, tale riscontro sfugge al sindacato di legittimità [nello specifico la Corte ha ritenuto che l’accertamento posto in essere dal Tribunale fosse  supportato da una motivazione congrua e del tutto logica in quanto basata sul il carattere professionale del creditore (in quanto impresa bancaria tenuta a monitorare la situazione debitoria dei suoi clienti, nonostante il numero elevato delle stesse);  sull’ingente misura del credito in questione; sulla notorietà del debitore; sulla conoscenza, da parte del creditore, della forte precarietà delle condizioni economico finanziarie del debitore; sulla partecipazione del creditore alla procedura concordataria sfociata poi nel fallimento; sul fatto che, nella fase precedente alla dichiarazione di fallimento, il rapporto fosse stato "gestito" da una società facente parte del medesimo gruppo bancario del creditore, in quanto tale fatto avrebbe dovuto sollecitare delle sinergie informative tra i partecipanti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23545

[con riferimento ad entrambe le massime cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 19 giugno 2018, n. 16103  https://www.unijuris.it/node/4812 ; con riferimento in particolare alla seconda: Cassazione civile, sez. I, 31 luglio 2017, n. 19017 https://www.unijuris.it/node/3703]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: