Corte di Cassazione (6196/2020) – Intervenuto fallimento del debitore ingiunto opponente, improcedibilità della domanda e non necessarietà dell’integrazione del contradditorio nei confronti della curatela.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
05/03/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 marzo 2020, n. 6196 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Marco Marulli.

Opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore ingiunto, opponente - Improcedibilità della domanda – Non necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti della curatela – Accertamento del credito -Verifica del passivo – Modalità cui il creditore deve attenersi.

Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall., in concorso con gli altri creditori. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la pronuncia con la quale erano stati condannati al pagamento di somme i soli fideiussori dell'impresa debitrice poi fallita, escludendo che dovesse integrarsi il contraddittorio nei confronti della procedura concorsuale). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24411.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: