Corte di Cassazione (1070/2021) – Chiusura del fallimento: perentorietà del termine annuale entro il quale il fallito può richiedere il beneficio dell'esdebitazione.

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Data di riferimento: 
21/01/2021

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 21 gennaio 2021, n. 1070 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Paola Vella.

Fallimento – Chiusura della proceduta - Esdebitazione – Fallito persona fisica - Presentazione della domanda -  Termine annuale di decadenza - Carattere perentorio -  Fondamento

Il termine annuale per la presentazione della domanda di esdebitazione, ex art. 143 l.fall., deve intendersi previsto a pena di decadenza, per ragioni sia di certezza dei rapporti giuridici che di effettività del procedimento, caratterizzato da specifiche interlocuzioni con gli organi di una procedura ormai chiusa, chiamati ad esprimere il parere sulle condizioni previste dall'art. 142 l.fall.

(Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25004.pdf

[nello specifico la Corte ha  precisato che nessuna rilevanza assume ai fini di quanto attualmente previsto il fatto che, ai sensi degli artt. 279 e 281 del CCII di futura applicazione, il termine annuale non sia più previsto, l'esdebitazione vada pronunciata contestualmente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale e il fallito possa chiederla non appena decorsi tre anni dalla sua apertura].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: