Tribunale di Mantova: va accolta la domanda supertardiva di insinuazione al passivo proposta dal creditore se questi provi che il ritardo è dipeso dal mancato invio da parte del curatore nei suoi confronti dell'avviso ex art. 92 L.F.

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Data di riferimento: 
28/01/2021

Tribunale di Mantova, 28 gennaio 2021 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Andrea Gibelli, Giud. Alessandra Venturini e Francesca Arrigoni.

Fallimento – Creditore regolarmente avvisato -  Istanza tardiva di ammissione al passivo – Deposito del decreto di esecutività dello stato passivo – Inoltro della domanda oltre l'anno da quel momento – Mancata prova della non imputabilità del ritardo – Inammissibilità.

Fallimento – Istanza supertardiva di ammissione al passivo – Mancato avviso  di cui all’art. 92 L.F. –  Ritardo da considerarsi non imputabile al creditore – Ipotesi particolare - Invio  ad  indirizzo PEC diverso da quello risultante dall’elenco INIPEC – Indirizzo comunque abitualmente usato dal creditore -  Causa di giustificazione del ritardo di cui all’art. 101 L.F.– Esclusione.

Deve considerarsi inammissibile la domanda del creditore di insinuazione al passivo laddove allo stesso sia stato regolarmente e tempestivamente inviato l'avviso ex art. 92 L.F. e, ciò nonostante, abbia presentato la relativa istanza oltre l'anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo senza adeguatamente provare che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, il mancato avviso di cui all'art. 92 L.F. al creditore da parte del curatore integra  un'ipotesi di causa non imputabile del ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo; peraltro, però, il curatore ha facoltà di dimostrare, che, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso, il creditore abbia avuto  comunque notizia del fallimento [nello specifico, in sede di opposizione, il Tribunale ha ritenuto decisivo, al fine di escludere il creditore dallo stato passivo rigettandone il ricorso, il fatto che lo stesso non aveva contestato la mancata ricezione dell'avviso, ma solo la circostanza che questo anziché all'indirizzo pec risultante dall'elenco INIPEC fosse stato inviato ad altro indirizzo abitualmente da lui utilizzato per la gestione di altre posizioni presso il medesimo tribunale ed indicato come indirizzo di destinazione per la ricezione di ogni comunicazione relativa alle procedure].  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25261.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: