Corte di Cassazione (26681/2021) – Amministrazione straordinaria e azione revocatoria nei confronti di una banca: la qualità di operatore qualificato di quella rileva al fine della presunzione della conoscenza dello stato d'insolvenza.

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Data di riferimento: 
01/10/2021

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 01 ottobre 2021. n. 26681 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Amministrazione straordinaria – Pagamento a favore di una banca effettuato in periodo sospetto – Commissario straordinario – Revocatoria fallimentare ex art 67, secondo comma L.F. - Stato di insolvenza – Conoscenza da parte dell'accipiens – Prova presuntiva – Rilevanza della qualità di operatore qualificato – Conseguente idoneità ad interpretare le risultanze della Centrale Rischi.

Banca richiesta di un nuovo finanziamento - Notevole consistenza economica dei rapporti di finanziamento in essere – Stato patrimoniale ed economico del richiedente – Doveroso controllo – Eventuale stato di insolvenza del soggetto finanziato - Presumibile conseguente conoscenza – Rilevanza in sede di azione revocatoria.

In sede di azione revocatoria fallimentare ex art. 67, secondo comma, L.F. come intentata dal commissario straordinario di una società in amministrazione straordinaria, al fine che si possa ritenere correttamente acquisita da parte del tribunale, in termini di gravità, precisione e concordanza dei dati materialmente riscontrati, la prova presuntiva della scientia decoctionis da parte del soggetto convenuto, non può in alcun modo essere accantonata o comunque sottovalutata, laddove trattasi di una banca, la peculiare "qualità" di operatore economico qualificato della stessa che, in relazione allo specifico pagamento di cui alla revoca, ha esercitato la propria attività imprenditoriale al servizio del credito; ciò in quanto, pur non integrando da sola la prova dell’effettiva conoscenza da parte di quella dei sintomi dell’insolvenza, tale circostanza impone di considerare la professionalità e avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività, in quanto operatori in  possesso di tutti gli strumenti idonei ad interpretare, in particolare, la valenza delle risultanze della Centrale Rischi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Sul piano dell'id quod plerumque accidit - che è quello proprio delle presunzioni hominis - il peso dei finanziamenti già in essere costituisce nel concreto un forte incentivo per l'effettuazione di più solerti e approfonditi controlli da parte della banca, neo finanziatrice, dello stato patrimoniale ed economico del richiedente: ciò sia con riferimento all'operazione specificamente in essere con quel dato creditore, sia  con riferimento al livello complessivo dell'indebitamento di quello stesso con il sistema bancario [nello specifico, la Corte ha ritenuto che in presenza di una situazione di ripetuto ricorso a finanziamenti da parte della società in amministrazione straordinaria, l'ultima banca, convenuta in revocatoria, avrebbe potuto e dovuto rendersi conto dello stato d'insolvenza in cui la stessa versava nel momento in cui aveva effettuato il pagamento a suo favore, oggetto di quell'azione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20civ.%20n.%2026681.pdf

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 12 Novembre 2019, n. 29257  https://www.unijuris.it/node/4947; Corte di Cassazione, Sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 3327  https://www.unijuris.it/node/5129; Corte di Cassazione, Sez. VI, 17 giugno 2020, n. 11690 https://www.unijuris.it/node/5264; Cassazione civile, Sez. I, 08 Febbraio 2018, n. 3081 https://www.unijuris.it/node/4208; e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 novembre 2017 n. 26061 https://www.unijuris.it/node/3767]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: