Corte di Cassazione (11690/2020) – Revocatoria di rimesse in conto corrente derivanti da pagamenti effettuati da debitori della società poi fallita: presunzione di conoscenza dello status decoctionis da parte della banca.

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Data di riferimento: 
17/06/2020

Corte di Cassazione, Sez. VI, 17 giugno 2020, n. 11690 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Fallimento - Azione revocatoria – Rimesse bancarie – Status decoctionis - Conoscenza da parte della banca – Giudice – Acquisizione della prova mediante presunzioni – Procedimento articolato cui fare necessariamente ricorso.

Fallimento - Azione revocatoria – Pagamenti - Beneficiario - Istituto bancario - Conoscenza dello stato di insolvenza -Operatore economico qualificato –- Qualità che consente una più agevole presunzione – Non sufficienza – Necessità del concorso di altri elementi di fatto.  

Fallimento - Azione revocatoria - Beneficiario - Conoscenza dello stato di insolvenza - Tempo in cui il pagamento risulta realmente effettuato – Momento a cui fare riferimento.

In sede di azione revocatoria, il giudice, al fine di poter far ricorso a presunzioni per decidere che il beneficiario di pagamenti eseguiti in periodo sospetto dalla società poi fallita era a conoscenza, nel momento in cui li ha ricevuti, che la stessa versava in uno stato d’insolvenza, è tenuto a seguire un procedimento articolato in due fasi logiche: dapprima, una valutazione analitica degli elementi indiziari, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano come prescrive l’art. 2729 c.c. gravi, precisi ed effettivamente concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La qualità di operatore economico qualificato del creditore bancario, beneficiario di pagamentiper l’epoca e il modo in cui sono stati effettuati oggettivamente revocabili, pur non potendo costituire autonomamente prova sufficiente della scientia decoctionis costituisce uno degli elementi su cui il giudice deve fondare il proprio ragionamento presuntivo per decidere della conoscenza da parte dello stesso dello stato di insolvenza, in quanto  assume particolare rilevanza laddove si accompagni ad altri elementi di fatto, quali l’essere stata la banca nella condizione di poter constatare in modo integrato, e continuativo, le risultanze del bilancio di esercizio con gli elementi della compiuta perdita del capitale e della messa in liquidazione della società. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Trattandosi di revocatoria di pagamenti, la valutazione della conoscenza dello stato di insolvenza dev'essere operata con riferimento al tempo in cui il pagamento risulta realmente effettuato e, quindi, ricevuto dal creditore, in quanto, in proposito, non può non rilevare il momento in cui si realizza lo spostamento patrimoniale dal debitore al creditore, con conseguente depauperamento del patrimonio del primo e arricchimento di quello del secondo, stante che è proprio al verificarsi di tale depauperamento che lo strumento revocatorio intende porre rimedio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23765#gsc.tab=0

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 novembre 2017 n. 26061 https://www.unijuris.it/node/3767; Cassazione civile, sez. I, 08 febbraio 2018, n. 3081 https://www.unijuris.it/node/4208; Cassazione civile, sez. I, 12 novembre 2019, n. 29257  https://www.unijuris.it/node/4947 e Corte di Cassazione, Sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 3327 https://www.unijuris.it/node/5129]

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: