Tribunale di Mantova – Sovraindebitamento e liquidazione dei beni: non può accedere a quella procedura il debitore che in carenza di beni anche futuri si possa avvalere solo del contributo di un soggetto esterno.

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Data di riferimento: 
23/06/2022

Tribunale Ordinario di Mantova, Ufficio Fallimenti, 23 giugno 2022 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Mauro P. Bernardi.

Sovraindebitamento – Liquidazione dei beni – Soggetto carente di beni presenti e di redditi futuri – Istanza di ammissione basata solo sul contributo di un soggetto esterno – Inammissibilità – Fondamento.

Deve considerarsi inammissibile la domanda di liquidazione del patrimonio di cui agli art. 14 ter e ss. L. 3/2012 che, in carenza di beni e redditi futuri del ricorrente, risulti fondata esclusivamente sul contributo di un soggetto esterno, in quanto la finanza esterna non può essere considerata come bene proprio del debitore istante. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27674.pdf

[cfr. in questa rivista: Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ.- Fallimentare, 08 giugno 2021https://www.unijuris.it/node/5805 e Tribunale di Rimini, Sez. Unica Civile, 08 dicembre 2020https://www.unijuris.it/node/5419].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: