Tribunale di Bergamo -Liquidazione controllata: inopponibilità ai creditori concorsuali di accordi interni stipulati dal soggetto sovraindebitato con suoi debitori e necessità che questi versino alla procedura le somme dovute.

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., proc. concorsuali e dell'esec. forzata, 10 novembre 2022 – Pres. Laura De Simone, Rel. Angela Randazzo, Giud. Elena Gelato.
Liquidazione Controllata – Compravendita in precedenza stipulata dal sovraindebitatato - Accordo di accollo di suoi debiti tributari in luogo del pagamento del prezzo – Efficacia solo interna – Inopponibilità alla procedura – Acquirenti accollatari – Dovere di versamento delle somme dovute..
Laddove il soggetto sovraindebitato, richiedente l'accesso alla procedura di liquidazione controllata, abbia in precedenza stipulato delle compravendite con soggetti terzi che si erano obbligati, a titolo di parziale contropartita, ad accollarsi alcuni suoi debiti tributari, si deve ritenere che tale accordo, trattandosi di accollo ad efficacia solo interna (in quanto la convenzione tra assuntore e debitore ha posto a carico del primo l’obbligo di tenere indenne l’altro dal peso del debito, ma non ha conferito alcun diritto al creditore), non sia opponibile ai creditori concorsuali, sicché non è recepibile la prospettazione dell'OCC di escludere dalla liquidazione quei crediti come sorti a favore del debitore nei confronti degli acquirenti accollatari, onde questi sono tenuti a corrispondere alla procedura le somme dovute, somme che dovranno poi essere ripartite tra i creditori nel rispetto della par condicio creditorum. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)