Tribunale di Pordenone – Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: considerazioni in tema di organo giudicante e di possibile riconoscimento del requisito della meritevolezza nonostante il reiterato ricorso a finanziamenti bancari.

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Data di riferimento: 
13/12/2022

Tribunale di Pordenone, 13 dicembre 2022 (data della pronuncia) – Giud. Francesco Petrucco Toffolo.

Esdebitazione del sovraindebitato incapiente – Decisione - Competenza del giudice monocratico – Differenza rispetto ai procedimenti che rivestono natura concorsuale -  Fondamento.

Esdebitazione del soggetto incapiente – Ripetuto ricorso a finanziamenti – Causa unica del verificarsi del sovraindebitamento – Torto dei soggetti finanziatori – Mancata adeguata verifica del merito creditizio – Condotta della debitrice da ascriversi a colpa lieve – Possibile riscontro del requisito della meritevolezza.

A differenza di quanto previsto per i procedimenti, che presentano natura concorsuale, della liquidazione giudiziale (art. 281 CCII) e della liquidazione controllata (art. 282 CCII), all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente sovraintende il giudice monocratico (art. 283 CCII), coerentemente col fatto che l'esdebitazione è un beneficio attribuito al debitore in presenza di determinati requisiti e non uno strumento volto al risanamento dell’impresa o alla liquidazione delle attività, procedimenti che invece, ai sensi dell'art. 40, primo comma, CCII, si svolgono dinanzi al tribunale in composizione collegiale, a ciò non ostando la reclamabilità (anche) del provvedimento che decide sull'istanza ex art. 283 (dichiarandola inammissibile o rigettandola oppure confermando o revocando l'esdebitazione comunicata ai creditori) avanti alla Corte d'Appello anziché al Tribunale in composizione collegiale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Deve considerarsi meritevole dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente il soggetto, senza posizioni passive nei confronti dell'erario, degli enti di previdenza e di creditori comuni, i cui debiti siano sorti esclusivamente in ragione dei molteplici finanziamenti cui abbia fatto ricorso nel corso degli anni nel tentativo di salvare una società di famiglia della quale era lavoratrice subordinata, rapporto cessato a seguito del fallimento di quella, laddove risulti che i soggetti finanziatori non abbiano tenuto correttamente conto del merito creditizio della debitrice, come valutato in relazione al suo reddito all'epoca disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; ciò in quanto in una tale ipotesi la condotta tenuta dalla debitrice, col tempo sempre meno in grado di assolvere quegli impegni, va ascritta in termini di colpa lieve, in quanto tale non ostativa al riconoscimento di quel beneficio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28625.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza