Tribunale di Avellino – Composizione negoziata: modalità di riscontro della ricorrenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesti perché si possa addivenire da parte del tribunale alla conferma delle misure protettive.

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Data di riferimento: 
05/12/2022

Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civ., 05 dicembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice Pasquale Russolillo.

Composizione negoziata dell crisi – Fase giurisdizionale - Procedimento per la conferma delle misure protettive – Natura cautelare – Riconoscimento - Ricorrenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora -  ecessario riscontro. 

Requisito del fumus boni iuris - Composizione negoziata della crisi – Conferma delle misure protettive – Presupposti richiesti perché se ne possa riscontrare la ricorrenza.

Composizione negoziata della crisi – Conferma delle misure protettive – Esame del requisito del periculum in mora - Modalità di verifica.

Il procedimento per la conferma di misure protettive, come da richiesta formulata dall'imprenditore, commerciale o agricolo, nell’ambito della procedura di composizione negoziata avviata con accettazione della nomina da parte dell'esperto, costituisce la fase giurisdizionale necessaria di una fattispecie a formazione progressiva, in cui gli effetti provvisori prodotti dalla pubblicazione dell’istanza di nomina dell'esperto nel registro delle imprese possono conservarsi a condizione che siano ratificati con un provvedimento giurisdizionale da assumersi nel contraddittorio con i controinteressati e per il tempo ritenuto dal giudice necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La natura del procedimento cautelare impone quindi la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora, secondo la speciale declinazione che tali presupposti assumono in quella particolare materia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il fumus boni iuris consiste nell’accertamento della condizione oggettiva che consente all’imprenditore di avvalersi della composizione negoziata, ovvero l’esistenza di uno stato di crisi o di insolvenza, sia essa prospettica o già concretizzatasi, ma sempre reversibile, ovvero tale da rendere tuttora perseguibile secondo un criterio di ragionevolezza (ovvero di concreta probabilità) il risanamento. La verifica della suindicata condizione, da compiersi in via sommaria tenuto conto delle caratteristiche dell’accertamento cautelare, deve basarsi: a) sugli esiti del test pratico di cui all'art. 13 C.C.I. finalizzato a valutare in via preliminare la complessità del risanamento sulla base di un indice di riferimento dato dal rapporto “fra il debito che deve essere ristrutturato e l’ammontare annuo dei flussi a servizio del debito”, nonché a stabilire, conseguentemente, la tipologia degli interventi da compiere per raggiungere nuovamente il pieno equilibrio finanziario, economico e patrimoniale; b) sul piano di risanamento predisposto dall’imprenditore in base alla lista di controllo messa a sua disposizione, la cui produzione in giudizio, sia pure sotto forma di mero progetto, è oggi,. a differenza di quanto avveniva nella vigenza della disciplina della composizione negoziata prevista del D.L. 118/2021, prevista sin dall’avvio della procedura; c) sull’analisi di coerenza effettuata dall’esperto, consistente nella vaglio critico delle premesse e degli obiettivi del progetto di risanamento, attraverso adeguati riscontri ed eventuali proposte di modifica, ovvero in ultima analisi in un’attestazione di veridicità dei dati contabili forniti dall’imprenditore e di fattibilità economica del piano. Al riguardo va infatti evidenziato che il Codice della Crisi ha recepito la disciplina della composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 senza apportarvi significative modifiche, salvo prevedere fra gli atti da allegare al ricorso “un progetto di piano di risanamento”, nel quale devono essere elaborate, sia pure in termini non necessariamente completi (potendo il piano subire variazioni alla luce dell’andamento delle trattative e della compartecipazione dei creditori al processo di recupero degli equilibri aziendali), le linee guida del percorso che l’imprenditore intende seguire in condizioni di coerenza e congruità con gli esiti del test pratico. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

L’esame dell’ulteriore requisito oggettivo, ovvero del periculum in mora, consiste nell’accertare il «rischio che la mancata concessione delle misure possa pregiudicare l’andamento e il buon esito delle trattative». L’indagine richiesta si estende a tre distinti profili: a) anzitutto l’esistenza di concrete trattative in corso e la conduzione delle stesse con correttezza e buona fede in modo da garantire ai creditori interessati una completa informazione” (art.16, comma 4, C.C.I.); b) in secondo luogo la strumentalità delle misure protettive attivate dall’imprenditore rispetto al buon esito delle trattative; c) in terzo luogo il contemperamento dei contrapposti interessi in modo che le misure non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio in concreto arrecato ai creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-avellino-5-dicembre-2022-est-russolillo

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28733.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza