Tribunale di Bologna – Competenza a decidere del reclamo proposto avverso il decreto con il quale il giudice ha preliminarmente dichiarato l'inammissibilità di un piano del consumatore. Presupposto di accesso a quella procedura.
Tribunale Ordinario di Bologna, Sez. IV civ. e proc. concorsuali, 27 febbraio 2023 – Pres. Fabio Florini, Rel. Maurizio Atzori, Giud. Alessandra Mirabelli.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Giudice monocratico – Decreto di inammissibilità – Pronuncia preliminare – Reclamo – Tribunale – Organo da riconoscersi competente – Fondamento.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Ricorrenza del requisito soggettivo – Ammissione a quella procedura – Presupposto insufficiente – Natura solo consumistica delle obbligazioni – Condizione necessaria.
Il decreto di inammissibilità emesso dal Giudice in esito alla valutazione preliminare del piano e della proposta ex art. 67 CCII di ristrutturazione di debiti del consumatore non si può ritenere reclamabile avanti alla Corte d'Appello in quanto l'art. 70 CCII che individua tale organo come competente, si limita, attraverso il richiamo ai commi 10 e 8, rispettivamente dell'art. 50, ottavo comma, e dell'art. 51 CCII, a regolare l'ipotesi dell'impugnazione avverso il provvedimento del Tribunale che prenda posizione sulla loro omologabilità o meno, come reso all'esito di una procedura tendente, attraverso il coinvolgimento dell'OCC e dei creditori, ad indagare prevalentemente le ragioni di merito della domanda. In quella diversa ipotesi si deve pertanto fare riferimento alle norme di carattere generale e soprattutto, sotto il profilo processuale, allo schema designato dagli artt. 737, 738 e 739 c.p.c., e ciò anche in quanto il richiamo alla clausola di compatibilità di cui all'art. 65 CCII consente, essendo impugnato un provvedimento del giudice monocratico, di applicare a quella fattispecie il disposto dell'art. 47, comma 5, CCII, sostituita la Corte d'Appello con il Tribunale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La definizione di consumatore come contenuta nell'art. 2, primo comma, lettera f) CCII che coniuga al presente le caratteristiche del soggetto che si avvale di quella procedura (la persona fisica che agisce....) non si può ritenere conferisca alla coniugazione del vero agire una portata temporale, tale che l'art. 67 CCII possa applicarsi tutte le volte che il consumatore sia tale al momento della domanda a prescindere del tipo della sua situazione debitoria, ciò per la semplice ragione che i debiti che si chiede di ristrutturare trovano indiscutibilmente sempre origine nel passato qualsiasi sia la loro natura. Pertanto si deve convenire che non sia sufficiente che il debitore indossi al momento della domanda il cappello da consumatore in luogo di quello da imprenditore per poter avere accesso alla procedura prevista dal predetto articolo, ma debba ritenersi che l'unica garanzia per il giudice che deve preliminarmente accertare se sussistano i presupposti per l'accesso a quella procedura sia rappresentata dalla natura solo “consumeristica” delle obbligazioni del soggetto sovraindebitato. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bologna-21-febbraio-2023-pres-florini-est-atzori
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28919.pdf
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Bologna_0.pdf
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista a favore di una tesi più estensiva: Tribunale di Grosseto, 22 giugno 2021https://www.unijuris.it/node/6013].