Tribunale di Genova – Ammissibilità dell’apertura della liquidazione controllata con riferimento anche ai debiti di un socio di s.n.c. fallita, con fallimento chiuso per incapienza ed in assenza di esdebitazione.

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Data di riferimento: 
22/03/2023

Tribunale Genova, 22 Marzo 2023. Pres. Braccialini. Est. Tabacchi.

Liquidazione Controllata - Socio illimitatamente responsabile già dichiarato fallito – Fallimento sociale e personale chiuso per incapienza - Apertura della liquidazione controllata con riferimento ai debiti derivanti dalla sua qualità di socio per i quali non è intervenuta altra esdebitazione - Ammissibilità

Qualora fra i debiti esistenti in capo a colui il quale ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCII, la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni, ve ne sia una significativa quota che deriva dalla sua qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone precedentemente sottoposta a procedura fallimentare chiusasi per incapienza, debiti per i quali non è intervenuta altra esdebitazione, detti debiti possono essere ricompresi nella procedura di liquidazione controllata.

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28961.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Vedi anche, negli articoli della legge fallimentare: