Tribunale di Ferrara – Impugnabilità dinanzi alla Corte di Appello del decreto di inammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Tribunale Ferrara, 02 Marzo 2023. Pres., est. Giusberti.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Impugnabilità dinanzi alla Corte di Appello del provvedimento di diniego di apertura della procedura – Ammissibilità.
Pur non esistendo una specifica norma che ne preveda la reclamabilità, il provvedimento con il quale il Giudice, chiamato a verificare l’ammissibilità della proposta e del piano ai sensi dell’ art. 70, co. 1 CCII, dichiara inammissibile la proposta, può ritenersi impugnabile, atteso che la valutazione giudiziale può non essere limitata al profilo della mera ammissibilità della proposta e che la fattispecie può dunque non essere dissimile da quella del diniego dell’omologazione, ad esito delle verifiche e valutazioni previste dall’art. 70, co. 7 CCII, diniego in relazione al quale è espressamente prevista la reclamabilità dinanzi alla Corte d’Appello (art. 70, co. 10 e 12, del CCII); il provvedimento con il quale il Giudice dichiara inammissibile la proposta ai sensi dell’art. 70, co. 1, non appare pertanto impugnabile davanti al Tribunale secondo le disposizioni previste dagli artt. 737 e ss. del cod. proc. civ.; dato che, in difetto di una specifica previsione normativa, devono trovare applicazione “le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” (art. 65, co. 2, del CCII).