Tribunale di Ferrara – Impugnabilità dinanzi alla Corte di Appello del decreto di inammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

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Data di riferimento: 
02/03/2023

Tribunale Ferrara, 02 Marzo 2023. Pres., est. Giusberti.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Impugnabilità dinanzi alla Corte di Appello del provvedimento di diniego di apertura della procedura – Ammissibilità.

Pur non esistendo una specifica norma che ne preveda la reclamabilità, il provvedimento con il quale il Giudice, chiamato a verificare l’ammissibilità della proposta e del piano ai sensi dell’ art. 70, co. 1 CCII, dichiara inammissibile la proposta, può ritenersi impugnabile, atteso che la valutazione giudiziale può non essere limitata al profilo della mera ammissibilità della proposta e che la fattispecie può dunque non essere dissimile da quella del diniego dell’omologazione, ad esito delle verifiche e valutazioni previste dall’art. 70, co. 7 CCII, diniego in relazione al quale è espressamente prevista la reclamabilità dinanzi alla Corte d’Appello (art. 70, co. 10 e 12, del CCII); il provvedimento con il quale il Giudice dichiara inammissibile la proposta ai sensi dell’art. 70, co. 1, non appare pertanto impugnabile davanti al Tribunale secondo le disposizioni previste dagli artt. 737 e ss. del cod. proc. civ.; dato che, in difetto di una specifica previsione normativa, devono trovare applicazione “le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” (art. 65, co. 2, del CCII).

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29027.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza